Diversi gli aspetti toccati dalla legge di Stabilità 2016.
Viene previsto l’obbligo , a carico esclusivo del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula.
Il nuovo obbligo di registrazione ad esclusivo carico del proprietario scatta naturalmente per i contratti di locazione soggetti a registrazione obbligatoria. Sono cioè i contratti aventi durata superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno.
La modifica apportata non riguarda le locazioni commerciali, in quanto disciplinate dalla L. n.392/78, per le quali rimane in vigore l’attuale disciplina.
Il proprietario dovrà quindi dare “documentata comunicazione” della registrazione nei successivi sessanta giorni, al conduttore nonché all’amministratore del condominio.
La comunicazione all’amministratore condominiale rileva ai fini degli obblighi di tenuta della c.d. “anagrafe condominiale”.
Per anagrafe condominiale si intende il riepilogo dei dati:
- dei singoli proprietari
- dei titolari di diritti reali
- dei diritti personali di godimento (tra cui rientra, per l’appunto, la locazione),
- i dati catastali di ciascuna unità immobiliare
- ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
Ai fini dell’imposta di registro si ricorda che la normativa continua a prevedere, per le scritture private non autenticate, compresi quindi i contratti di locazione, l’obbligo di richiedere la registrazione a carico di tutte le “parti contraenti e, quindi, non solo del proprietario.
In mancanza della registrazione del contratto viene data la facoltà al conduttore di richiedere all’autorità giudiziaria che il contratto di locazione venga ricondotto alle condizioni legali , e cioè di contratto libero ( quattro più quattro) o concordato ( tre più due). Il giudice determinerà il canone dovuto tenendo conto dei criteri di legge.
In tema di IMU e TASI, la legge di Stabilità 2016 introduce delle agevolazioni nel caso di locazioni abitative a canone concordato:
- viene prevista una riduzione del 25% dell’IMU per i proprietari che concedono il proprio immobile in locazione a canone concordato.
- analoga riduzione anche ai fini TASI, per la quale viene prevista una riduzione al 75% dell’imposta dovuta da proprietari e inquilini, in caso di immobili abitativi concessi in locazione a “canone concordato”.
Si tratta dei contratti di locazione abitativa aventi una durata di tre anni, ulteriormente prorogata di due anni se al termine del triennio non si procede ad accordo sul rinnovo (tre più due ) e per i quali il valore del canone ed altre condizioni contrattuali sono concordati, cioè stabiliti in base ad accordi tra le organizzazioni che rappresentano la Proprietà e gli Inquilini, e le Istituzioni interessate come i Comuni.
Novità anche in tema di pagamenti in contanti relativamente alla corresponsione dei canoni di locazione abitativa.
La norma prevedeva che i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative dovevano essere effettuati obbligatoriamente, indipendentemente dall’importo, in forme e modalità che escludessero l’uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 si potranno pagare i canoni di locazione abitativa anche in contanti, fermo restando il limite dei € 2.999,99.