Quando il Registratore non è stato consegnato.
Per coloro che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro, a partire dal 1 luglio 2019 scatta l’obbligo di certificare i corrispettivi telematicamente vale a dire devono provvedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Può peraltro succedere di non essere ancora pronti con la nuova procedura.
Chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate, con Circolare 15/E, diramata sabato 29 giugno.
Riepiloghiamo i vari passaggi della nuova procedura.
Il documento commerciale:
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Il documento commerciale è in pratica il “nuovo scontrino” emesso dal Registratore Telematico; tale documento va obbligatoriamente rilasciato al cliente e sostituisce lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, Si ricorda che il documento commerciale deve essere emesso all’atto dell’operazione, così da poter immediatamente memorizzare il corrispettivo nel Registratore Telematico.
Memorizzazione:
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l’obbligo di memorizzazione elettronica resta giornaliero. I corrispettivi vengono memorizzati giornalmente in maniera immodificabile nel Registratore Telematico e poi, entro 12 giorni, trasmessi all’Agenzia delle Entrate
Trasmissione telematica:
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la trasmissione telematica dei corrispettivi,inizialmente prevista a cadenza giornaliera, potrà essere effettuata (a regime) entro 12 giorni dalla data operazione cioè la consegna del bene o l’incasso del corrispettivo. In pratica a partire dalla data di emissione dello scontrino , vi saranno 12 giorni per la trasmissione dei dati all’Agenzia.
Il periodo transitorio:
è comunque previsto un periodo transitorio, pari ai primi sei mesi dell’obbligo vale a dire il secondo semestre 2019 , nel corso del quale è prevista una moratoria delle sanzioni. Attenzione:
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in questo periodo non saranno comminate sanzioni se la trasmissione telematica sarà effettuata, anziché nei 12 giorni previsti in termini generali, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Premesso il quadro generale suindicato, vanno affrontati alcuni aspetti operativi:
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come comportasi in caso di mancata disponibilità del Registratore Telematico
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cosa succede se non si è in grado di memorizzare e come poter poi trasmettere i dati
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cosa rilasciare al cliente in luogo del documento commerciale,se il registratore non è disponibile.
La Circolare 15/E precisa che in fase di avvio, ovvero nei primi sei mesi dall’obbligo, e fino ad avvenuta attivazione del Registratore Telematico, l’obbligo di memorizzazione si considera assolto mantenendo la precedente operatività giornaliera, vale a dire:
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Rilasciando al cliente il “vecchio” scontrino fiscale o la ricevuta fiscale ;
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Mantenendo in uso il registro dei corrispettivi ( che per i corrispettivi telematici è stato abolito).
Tuttavia resta la questione della trasmissione telematica, che dovrà comunque essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Su quest’ultimo aspetto la Circolare precisa che le indicazioni verranno fornite con un successivo Provvedimento.
E’ possibile anche utilizzare , in alternativa, l’applicazione web annunciata con Provvedimento Ade n. 99297 dello scorso 18 aprile.
In sostanza, il sito web dell’Agenzia delle Entrate può essere utilizzato come un registratore di cassa, o meglio, come un Registratore Telematico.
Per utilizzare l’applicazione web il contribuente dovrà entrare, tramite le proprie credenziali, sulla Piattaforma Fatture e Corrispettivi, alla voce documento commerciale on line.
Tramite l’applicazione lo “scontrino elettronico” sarà imputato on line, direttamente sul sito dell'Agenzia, ed una volta finalizzato verrà memorizzato e reso stampabile, per il rilascio al cliente, assolvendo gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica.