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Dal 1° aprile: ripartono le Cartelle

  • di Luigi Mondardini

    Facciamo ordine sui termini

    Termine di pagamento:

    • Per le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine  è fissato in 180 giorni.
    • Dal 1° aprile riprendono invece vigore le norme ordinarie: pertanto, per le cartelle notificate dal 1° aprile 2022 si torna al termine di pagamento standard di 60 giorni dalla data di notifica.
    • Inoltre il decreto Milleproroghe ha riaperto, fino al 30 aprile, i termini per presentare istanza di dilazione per quanti sono decaduti dalla rateazione pre-Covid. E la legge di conversione del decreto Sostegni ter ha riscritto il calendario per versare le rate 2020, 2021 e 2022 di rottamazione ter e saldo e stralcio.

    Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 - il termine per l'adempimento è fissato in 180 giorni (in luogo dei 60 giorni previsti ordinariamente), senza che siano dovuti gli interessi di mora.

    La norma riprende quanto previsto dal decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021) che aveva concesso una analoga estensione dei termini per il versamento delle somme richieste con cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, prolungandolo dagli ordinari 60 a 180 giorni .

    Nel periodo di differimento non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche), e non decorrono interessi di mora .

    Per le cartelle che saranno notificate dal 1° aprile 2022 si torna all’ordinario termine di pagamento di 60 giorni dalla data di notifica.

     

    Data notifica cartella

    Termine di pagamento

    Dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021

    180 giorni dalla notifica

    Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022

    180 giorni dalla notifica

    Dal 1° aprile 2022

    60 giorni dalla notifica

     

    Riaperti  i termini per presentare istanza di dilazione per coloro che sono decaduti dalla rateazione prima dell’emergenza Covid.

     

    Fattispecie

    Decadenza

    Decadenza ordinaria

    Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive

    Piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020

    Mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive

    Istanza di dilazione presentata entro il 31 dicembre 2021 in caso di decadenza intervenuta prima dell’8 marzo 2020

    Mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive

    Istanza di dilazione presentata tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 in caso di decadenza intervenuta prima dell’8 marzo 2020

    Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive

     

    Rottamazione ter e saldo e stralcio

    Sono stati riaperti i termini per i soggetti che non hanno pagato le rate della rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata delle risorse UE.

    La norma prevede che il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle citate definizioni agevolate è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro:

    - il 30 aprile 2022 (con posticipo al 2 maggio in quanto il 30 aprile è sabato e il 1° maggio festivo), relativamente alle rate scadute nel 2020;

    - il 31 luglio 2022 (slitta al 1° agosto in quanto il 31 luglio è domenica), relativamente alle rate in scadute nel 2021;

    - il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022 (la prima del 28 febbraio risulta già scaduta).

    Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (27 gennaio 2022).

    La decadenza dal beneficio delle definizioni agevolate comporta la perdita della possibilità di richiedere la rateazione e il contribuente sarà tenuto a pagare tutto il debito residuo.

    Come riporta il sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, per tutte e tre le scadenze suindicate, i contribuenti potranno avvalersi della regola dei cinque giorni di tolleranza successivi alla scadenza.

     

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