Facciamo ordine sui termini
Termine di pagamento:
-
Per le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine è fissato in 180 giorni.
-
Dal 1° aprile riprendono invece vigore le norme ordinarie: pertanto, per le cartelle notificate dal 1° aprile 2022 si torna al termine di pagamento standard di 60 giorni dalla data di notifica.
-
Inoltre il decreto Milleproroghe ha riaperto, fino al 30 aprile, i termini per presentare istanza di dilazione per quanti sono decaduti dalla rateazione pre-Covid. E la legge di conversione del decreto Sostegni ter ha riscritto il calendario per versare le rate 2020, 2021 e 2022 di rottamazione ter e saldo e stralcio.
Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 - il termine per l'adempimento è fissato in 180 giorni (in luogo dei 60 giorni previsti ordinariamente), senza che siano dovuti gli interessi di mora.
La norma riprende quanto previsto dal decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021) che aveva concesso una analoga estensione dei termini per il versamento delle somme richieste con cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, prolungandolo dagli ordinari 60 a 180 giorni .
Nel periodo di differimento non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche), e non decorrono interessi di mora .
Per le cartelle che saranno notificate dal 1° aprile 2022 si torna all’ordinario termine di pagamento di 60 giorni dalla data di notifica.
Data notifica cartella
|
Termine di pagamento
|
Dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021
|
180 giorni dalla notifica
|
Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022
|
180 giorni dalla notifica
|
Dal 1° aprile 2022
|
60 giorni dalla notifica
|
Riaperti i termini per presentare istanza di dilazione per coloro che sono decaduti dalla rateazione prima dell’emergenza Covid.
Fattispecie
|
Decadenza
|
Decadenza ordinaria
|
Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive
|
Piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020
|
Mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive
|
Istanza di dilazione presentata entro il 31 dicembre 2021 in caso di decadenza intervenuta prima dell’8 marzo 2020
|
Mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive
|
Istanza di dilazione presentata tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 in caso di decadenza intervenuta prima dell’8 marzo 2020
|
Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive
|
Rottamazione ter e saldo e stralcio
Sono stati riaperti i termini per i soggetti che non hanno pagato le rate della rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata delle risorse UE.
La norma prevede che il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle citate definizioni agevolate è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro:
- il 30 aprile 2022 (con posticipo al 2 maggio in quanto il 30 aprile è sabato e il 1° maggio festivo), relativamente alle rate scadute nel 2020;
- il 31 luglio 2022 (slitta al 1° agosto in quanto il 31 luglio è domenica), relativamente alle rate in scadute nel 2021;
- il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022 (la prima del 28 febbraio risulta già scaduta).
Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (27 gennaio 2022).
La decadenza dal beneficio delle definizioni agevolate comporta la perdita della possibilità di richiedere la rateazione e il contribuente sarà tenuto a pagare tutto il debito residuo.
Come riporta il sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, per tutte e tre le scadenze suindicate, i contribuenti potranno avvalersi della regola dei cinque giorni di tolleranza successivi alla scadenza.