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Dal 1 gennaio 2016 sanzioni attenuate

  • di Luigi Mondardini

    Circolare n. 4 dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione delle vertenze pendenti

    Alla  luce della recente riforma delle sanzioni amministrative tributarie ( l DLgs. 24 settembre 2015 n. 158)  in vigore dal 1° gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4  fornisce  i primi chiarimenti relativamente alla gestione del contenzioso pendente
     
    Sono intervenute diverse modifiche sulla quantificazione delle sanzioni,  spesso in maniera favorevole al contribuente; ad esempio:
     
    - In caso di dichiarazione infedele, la sanzione  non è più dal 100% al 200% dell’imposta, ma dal 90% al 180%;
    - Per le violazioni sulla competenza fiscale, che non hanno arrecato danno all’Erario,  non è più prevista la sanzione proporzionale da dichiarazione infedele ma quella fissa da 250 euro;
    - Le omissioni sui versamenti il cui ritardo sia contenuto nei 90 giorni, sono sanzionate nella misura del 15%, in luogo del 30%.
     
    Per quanto riguarda l’applicazione del principio del “ favor rei” :
     
    - Se la nuova norma ha abolito la condotta sanzionabile (art. 3 comma 2 del DLgs. 472/97), il debito sanzionatorio è estinto di diritto, quindi viene meno quand’anche l’atto di contestazione sia definitivo, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già corrisposto. 
     
    - Se la novità ha reso, in concreto, meno gravosa la sanzione, trova applicazione il comma 3 dell’art. 3 del DLgs. 472/97, e la modifica opera solo se l’atto impositivo non è ancora definitivo.
     
    Il contribuente, per l’applicazione  del favor rei, può presentare apposita istanza in carta libera, e l’Ufficio comunicherà il ricalcolo della sanzione.
     
     
     

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