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Credito IVA trimestrale: battute finali per l'istanza

  • di Luigi Mondardini

    Con modalità telematiche la richiesta di rimborso o 'utilizzo in compensazione.

    I  contribuenti che, nel periodo gennaio-marzo 2016, hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e intendono chiederne, in tutto o in parte, il rimborso o l’utilizzo in compensazione con altri tributi, contributi o premi,  devono inviare l’istanza all’Agenzia delle Entrate.
     
    Il modello Iva Tr è disponibile sul sito delle Entrate, insieme alle relative istruzioni, e deve essere presentato entro il 2 maggio (il termine ordinario è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ma, quest’anno, il 30 aprile era sabato). 
    L’operazione va effettuata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando lo specifico software di compilazione e la procedura di controllo.
    Il modello, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, è stato rivisitato con provvedimento del 21 marzo scorso, per tener conto delle modifiche normative apportate dalla legge 208/2015.
     
    Possono chiedere il rimborso Iva infrannuale :  
     
    - i contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni 
     
     
    - i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate.
     
    - i contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
     
    - i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio italiano, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato
     
    - i soggetti che nel trimestre effettuano, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive, per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni fatte, riferite a: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis, Dpr 633/1972. 
     
     
    In alternativa alla richiesta di rimborso, è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva, tenendo conto del fatto che, in linea generale, tale opportunità è consentita solo dopo la presentazione dell’istanza. 
     
    Inoltre, se si supera il limite di 5mila euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, il credito è utilizzabile dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. 
     
    L’F24 deve viaggiare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, Fisconline o Entratel.
     
     
     

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