Compensazione fino a 5.000 Euro libera.
L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2018, risultante dal mod. IVA 2019:
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fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento “preventivo”;
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per importi superiori a € 5.000 è necessaria la presentare il mod. IVA 2019 con apposizione del visto di conformità e la compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Si rammenta che il mod. F24 deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Inoltre l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”.
Nel caso di dichiarazione annuale IVA a credito è possibile alternativamente :
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riportare il credito all’anno successivo e scomputarlo nelle relative liquidazioni periodiche;
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riportare il credito all’anno successivo e utilizzarlo in compensazione;
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richiederlo a rimborso.
L’utilizzo del credito “verticale” consente di compensare un debito della stessa imposta : il credito IVA 2018 con saldo liquidazione IVA gennaio 2019. La compensazione verticale non è soggetta ad alcuna limitazione.
La compensazione può essere anche “orizzontale”, quando il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. Tuttavia la compensazione orizzontale del credito IVA annuale (trimestrale) non è libera, ma soggetta ad alcune limitazioni :
- va rispettato il limite massimo annuale pari a € 700.000.
- è stato ridotto da € 15.000 a € 5.000 il limite di utilizzo del credito che richiede l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale. Di conseguenza i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale il credito annuale per importi superiori a € 5.000 devono presentare la dichiarazione munita del visto di conformità.
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a € 5.000 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di “rischio”.
Pertanto:
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per l’utilizzo fino a € 5.000, non è prevista alcuna limitazione alla compensazione; in ogni caso devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari /previdenziali. Non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.
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Per l’utilizzo superiore a € 5.000 , la compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato e il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.
Per i modd. F24 che espongono una compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) è necessario utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a prescindere dall’importo del credito utilizzato.
L’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni “a rischio” sulla base dei seguenti criteri: tipologia del debito pagato; tipologia del credito compensato; coerenza dei dati indicati nel mod. F24; dati presenti nell’Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24; analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24; pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.
Come sopra accennato, l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2018 per importi superiori a Euro 5.000 può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2019 e richiede l’apposizione del visto di conformità. Pertanto:
- considerato che il mod. IVA 2019 può essere presentato (esclusivamente in forma autonoma) nel periodo 1.2 – 30.4.2019 l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2018 per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato non prima dell’11.2.2019 (presentando la dichiarazione IVA in data 1.2).
Viceversa l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2018 per importi fino a € 5.000 può essere effettuato a partire dall’1.1.2019.
Se ad esempio dal mod. IVA 2019 risulta un credito 2018 pari a € 8.000, in tal caso fino a di € 5.000, il contribuente può utilizzarlo in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale; qualora il contribuente intenda compensare somme superiori a € 5.000, la compensazione può avvenire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2019 e la dichiarazione dovrà essere dotata del visto di conformità.
Ipotizzando che il mod. IVA 2019 sia presentato l’9.2.2019, il credito per importi
superiori a € 5.000 può essere compensato a partire dal 19.2.2019.
La dichiarazione annuale presentata senza visto di conformità, che limita l’utilizzo del credito in compensazione a € 5.000, può comunque essere “sostituita” da una dichiarazione integrativa con il visto al fine di poter compensare un importo superiore.
Si rammenta che, è considerata valida la c.d. “dichiarazione tardiva”, ossia presentata (per la prima volta) entro 90 giorni dal termine previsto.
Con riguardo al mod. IVA 2019 la dichiarazione tardiva può essere inviata entro il 29.7.2019 e richiede il versamento della sanzione ridotta pari a € 25 (250 x 1/10) (codice tributo 8911).
Il residuo credito IVA 2017 risultante dal mod. IVA 2018 può essere utilizzato nel 2019 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2017) fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2019. Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2018.