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Credito imposta: sanificazione/acquisto DPI

  • di Luigi Mondardini

    Rivisti i benefici con il recente “Decreto Rilancio” .

    A seguito dell’emergenza COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni e enti privati finalizzate alla sanificazione di ambienti / strumenti di lavoro e   all’acquisto di dispositivi di protezione (DPI).

    CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

    Il recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha rivisto i benefici in esame estendendo le  agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale.

    Inoltre viene prevista  la possibilità di cessione a terzi dei crediti d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.

    Il credito d’imposta riconosciuto è pari:

    • al ’60% delle spese sostenute nel 2020
    • per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

    Tale agevolazione è riconosciuta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1, DL n. 34/2020.

    In particolare si segnalano, tra gli altri ,  i seguenti Codice attività Descrizione.

    551000 Alberghi

    552010 Villaggi turistici

    552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed

    and breakfast, residence

    553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

     

    561011 Ristorazione con somministrazione

    561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

     

    561030 Gelaterie e pasticcerie

    561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

    561042 Ristorazione ambulante

    563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

     

    591400 Attività di proiezione cinematografica

    791100 Attività delle agenzie di viaggio

    791200 Attività dei tour operator

     

    910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

    910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

    932100 Parchi di divertimento e parchi tematici

    932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

    960420 Stabilimenti termali

     

    Gli  interventi agevolabili:

    - quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

    -  l’acquisto di arredi di sicurezza;

    - gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;

    -  l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

     

    Il credito d’imposta in esame  è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

     

    CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

    Il  “Decreto Cura Italia”, aveva previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate - fino ad un massimo di € 20.000 -  per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19.

    Ora viene rivisitata l’agevolazione in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti):

    • un credito d’imposta pari al 60%
    • con un tetto massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario delle spese sostenute nel 2020.

    In particolare, la “nuova” agevolazione è riconosciuta per le spese di:

    • sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
    • acquisto di: DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
    • prodotti detergenti / disinfettanti;
    • DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
    • dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

    Tale agevolazione va indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese ed è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24; non  è tassata fini IRPEF / IRES / IRAP.

     

    All’Agenzia delle Entrate è demandata l’emanazione delle disposizioni attuative dell’agevolazione in esame.

    I soggetti beneficiari degli specifici crediti d’imposta per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

    In particolare, tra i crediti cedibili a terzi sono ricompresi i bonus sopra esaminati.

    Va evidenziato che il cessionario utilizza il credito ceduto  anche in compensazione nel mod. F24; con le medesime modalità previste per il cedente.

    La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere  utilizzata negli anni successivi ne  richiesta a rimborso.

     

    SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO SUL LAVORO

    L’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l’acquisto di:

    -   apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;

    -  dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

    -  dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;

    -  sistemi / strumenti di controllo dell’accesso nei luoghi di lavoro / DPI.

     

    L’importo massimo concedibile è pari a:

    -  € 15.000, per le imprese con un massimo di 9 dipendenti;

    -  € 50.000, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50;

    -  € 100.000, per le imprese con più di 50 dipendenti.

     

    I  contributi in esame sono erogati mediante procedura automatica,  incompatibili con altri benefici, anche fiscali, relativi ai medesimi costi ammissibili.

     

     

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