>

Credito imposta energia e gas

  • di Luigi Mondardini

    Con il Decreto Aiuto un contributo straordinario

    Il contributo è sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

    L'agevolazione dipende dalla potenza dei contatori di cui è dotata l'impresa. Vediamo insieme come funziona.

    Potenza pari o superiore a 16,5 Kw

    Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

    Imprese non gasivore

    Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

    L’incremento del costo comunicato dal fornitore

    Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

     

    I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2022. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

    Cessione del credito

    I crediti d'imposta di cui sopra sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali regole sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono ai propri consulenti fiscali il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

     

    Francesco Mondardini

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link