Il DL Rilancio amplia l’agevolazione
La nuova norma interviene sulle regole del credito d’imposta previsto per l’uso di immobili “non abitativi”, modificando quanto già era stato previsto dall’ all’articolo 65 del Dl 18/2020 “cura Italia”.
Il nuovo credito d’imposta riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, tuttavia l’accesso al bonus è sottoposto ad alcune condizioni.
a) la verifica dei ricavi del precedente esercizio:
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i ricavi o compensi conseguiti nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (cioè il 2019) non devono essere superiori a 5 milioni di euro.
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viceversa le strutture alberghiere possono fruire del credito a prescindere dai volumi dell’anno precedente.
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Il credito è accessibile anche agli enti non commerciali, per gli immobili non abitativi destinati alle attività istituzionali.
b) la diminuzione di fatturato:
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l’accesso al credito è subordinato alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.
Il credito d’imposta è riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio; pertanto la verifica andrà fatta su ciascuna mensilità.
Inoltre occorre che il canone sia stato corrisposto, altrimenti il bonus è “congelato” fino all’effettivo pagamento.
Importante novità.
Il credito spetta se l’immobile utilizzato è “non abitativo” e a prescindere dal tipo di contratto.
In particolare:
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il credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile nei casi di locazione immobiliare classica, leasing e concessione;
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è pari al 30% in presenza di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda. Gli immobili devono essere destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Diventa quindi irrilevante la classificazione catastale dell’immobile (C/1) prima prevista.
Utilizzo del credito .
Il credito d’imposta, oltre a poter essere speso in compensazione, può anche essere ceduto al locatore o eventualmente al concedente a fronte di uno sconto sul canone dovuto.
Le modalità con cui procedere saranno individuate da un provvedimento attuativo che dovrà essere emanato dal direttore dell’agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto.