Deducibili solo quando il credito è irrecuperabile
Le perdite di beni relativi all’impresa e le perdite su crediti sono deducibili :
- se risultano da elementi certi e precisi; in particolare per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti regolarmente omologato, ossia un piano attestato di risanamento redatti ai sensi della Legge fallimentare.
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale a decorrere dalla data:
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della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
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del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione;
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del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ovvero, per le procedure estere equivalenti, dalla relativa data di ammissione;
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dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, con specifico riguardo ai predetti piani attestati.
In ogni caso gli elementi certi e precisi sussistono:
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quando il credito sia di modesta entità , vale a dire non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese;
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sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
In linea generale l’articolo 101 Tuir non indica con esattezza quali siano gli elementi che possono considerarsi “certi e precisi”.
Occorre quindi valutare caso per caso, sulla base di vari parametri quali:
- importo del credito, i costi di recupero, l’esistenza di garanzie, gli atti esattivi (pignoramenti) infruttuosi.
In merito all’ esercizio di competenza nel quale poter operare la deduzione, questo deve coincidere con quello si è verificata la certezza che il credito non può più essere soddisfatto.
Così nel caso di esperimento infruttuoso di procedure esecutive individuali,il creditore sarà tenuto a dimostrare, con fatti e atti certi, che ogni tentativo di recupero del credito è andato fallito, mediante:
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il verbale di pignoramento negativo attestante l’inesistenza di beni nel domicilio del debitore;
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il verbale di esito infruttuoso delle aste del pignorato;
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l’irreperibilità del debitore.
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oppure da atti giuridici dispositivi del diritto di credito come, ad esempio, la rinunzia, la transazione e la cessione.
Recentemente la Corte di cassazione (sent. 6080 del 1.3.2019) ha stabilito che la deduzione dei costi può avvenire solo quando l’impresa ha la certezza di non poter più recuperare l’incasso da parte del debitore confermando, di fatto, quanto già delineato dalla prassi e dalla normativa sostanziale di riferimento.
Solo in tale ipotesi, infatti, si realizzano gli elementi certi e precisi che consentono di imputare ai fini fiscali, sulla base del principio della competenza economica, il componente negativo di reddito.