Non più richiesto il deposito del 25% dei conferimenti in denaro .
L’art. 2464, comma 4 Cod. civ., attualmente prevede quanto segue:
“Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto.”
Il versamento in un deposito bancario vincolato non è quindi più richiesto potendosi eseguire il versamento con qualsiasi mezzo di pagamento.
Si può infatti procedere mediante consegna a favore di uno degli amministratori o di una persona delegata come ad esempio lo stesso notaio che redige l’atto costitutivo.
Una delle modalità più agevoli è sicuramente il versamento in contanti, fermo restando il rispetto del limite previsto dalla disciplina antiriciclaggio che pone un tetto di 3.000 euro.
Si potrà quindi eseguire il versamento del venticinque per cento dei conferimenti in danaro indicando in atto l’avvenuto versamento “in contanti”.
Nel caso si superino i limiti previsti per il contante, ,si può ricorrere all’assegno circolare.
Anche il bonifico bancario, i cui estremi vanno indicati in atto, è uno strumento idoneo per il versamento del 25% dei conferimenti in denaro; peraltro occorre distinguere:
- il caso in cui alla data di sottoscrizione dell’atto sia già stato accreditato sul conto corrente del beneficiario.
- Dalla situazione in cui non sia avvenuto l’accredito; in questo caso il bonifico dovrebbe essere irrevocabile.
E’ comunque possibile ricorrere al deposito vincolato presso una banca.
Dubbi sussistono con riferimento all’assegno bancario, non essendoci la garanzia assoluta sulla sua copertura. Peraltro viene espressamente richiesto che l’assegno sia “regolarmente emesso” che, ai sensi dell’art. 3 r.d. 1736/1933 , sta a significare sia emesso solo se il traente ha fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre.
In base all’art. 2464 Cod. civ. si prevede che “alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro”.
Secondo l’interpretazione del Consiglio Notarile di Milano , ciò non significa che gli amministratori debbano essere presenti, ne si ritiene necessario che gli stessi compaiano come parti nell’atto costitutivo della società.
Se i componenti dell’organo amministrativo non sono presenti in sede di costituzione, la consegna delle somme può avvenire prima del perfezionamento dell’atto, oppure contestualmente, ad una persona delegata dagli amministratori stessi; potrebbe essere uno dei soci, o lo stesso notaio rogante.
Sarà comunque richiesto che sia rilasciata apposta procura da parte di almeno uno dei nominandi amministratori.
Se, invece, la consegna è avvenuta prima della sottoscrizione dell'atto notarile, il notaio dovrà riportare nell’atto costitutivo la dichiarazione attestante l’avvenuta consegna dei mezzi di pagamento. Non è invece necessario allegare all’atto (o menzionare) alcuna ricevuta di consegna.