>

Corrispettivi telematici, precisazioni

  • di Luigi Mondardini

    In vigore dal 1 gennaio 2020, con anticipazione al 1 luglio.

    Il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020; tuttavia in presenza di un volume d’affari su base annua superiore a 400mila euro scatterà anticipatamente già dal prossimo 1° luglio.

    La trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri è effettuata automaticamente dal dispositivo stesso, in un orario casuale all’interno dell’intervallo di funzionamento del dispositivo.

    La trasmissione viene effettuata nella fascia oraria 00:00 - 22:00, a partire dal giorno successivo a quello cui i corrispettivi si riferiscono. La trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile con un valore massimo dell’intervallo di 5 giorni. Per tutta la durata dei 5 giorni previsti, il registratore telematico dovrà ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato a seguito della chiusura giornaliera

    L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente - titolare dell’apparecchio o del suo intermediario fiscale, appositamente incaricato dal contribuente stesso mediante delega -  i dati fiscali dei corrispettivi inviati dal registratore telematico, nell’apposita area dedicata e riservata presente sul sito web Fatture e corrispettivi. In questo modo l’intermediario fiscale, qualora delegato dal contribuente, potrà scaricare i flussi dei corrispettivi mensili e importarli sul proprio gestionale, per poterli elaborare ai fini Iva e reddituali.

    Non sarà quindi necessario, per l’esercente, stampare i corrispettivi mensili e portarli al proprio consulente fiscale (commercialista, associazione di categoria, eccetera), ma potrà essere il consulente fiscale stesso ad operare in totale autonomia, con dati certi e nei tempi a lui più congeniali.

    Come verranno sostituiti scontrini e ricevute fiscali?

    Il registratore telematico produrrà un “ documento commerciale” che andrà a sostituire sia gli scontrini fiscali, che  le ricevute fiscali.

    In sostanza il «documento commerciale» dovrà  essere emesso mediante i  medesimi strumenti tecnologici che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

    Pertanto, allo stato attuale, non sembrerebbe possibile generare il “documento commerciale» con strumenti diversi dal registratore telematico ovvero dalla procedura web messa a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web delle Entrate.

    Il «documento commerciale» potrà avere valenza solo commerciale o anche fiscale.

    In particolare  qualora emesso in modalità ordinaria, ossia senza valenza fiscale, può non contenere alcun dato del cliente, dovendo contenere esclusivamente le seguenti informazioni:

    • data e ora di emissione; numero progressivo;
    • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
    • numero di partita Iva dell’emittente; ubicazione dell’esercizio;
    • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i prodotti medicinali può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio Aic);
    • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

      In questo caso il «documento commerciale» avrà valenza esclusivamente commerciale dovendo esclusivamente certificare l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante.

    Qualora invece il «documento commerciale» venga richiesto dal cliente con valenza fiscale dovra' essere richiesto dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione e dovrà contenere anche il CODICE FISCALE o il NUMERO di PARTITA IVA dell'acquirente stesso.

    Esso potrà  essere utilizzato :

    • per la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
    • per la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
    • per l’applicazione dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972, ossia per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da Ddt o da altro documento idoneo, nel qual caso può essere emessa una sola fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

     



     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link