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Corrispettivi telematici: precisazioni

  • di Luigi Mondardini

    Circolare 21.2.2020, n. 3/E l’Agenzia delle Entrate.

    Come è noto l’adempimento riguarda la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, cessioni di carburanti per autotrazione, cessioni / prestazioni tramite distributori automatici.

    Per i  commercianti al minuto e soggetti assimilati  l’obbligo di memorizzazione / invio dei corrispettivi è scattato dall’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari complessivo 2018 superiore a € 400.000 e dall’1.1.2020 per gli altri soggetti.

    In merito viene precisato che:

    - viene meno l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale. Per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;

    - viene meno l’obbligo dell’annotazione nel registro dei corrispettivi. Le informazioni di tale registro, tuttavia, continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini delle imposte dirette;  

    - è necessario adattare ovvero sostituire il (“vecchio”) registratore di cassa in quanto, per adempiere a tale obbligo, occorre essere dotati di un registratore telematico (RT) in grado di memorizzare, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati all’Agenzia. In particolare, il RT genera un file XML al momento della chiusura giornaliera, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate.

    L’invio va effettuato entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermo restando che per il primo semestre di vigenza dell’obbligo (1.7 - 31.12.2019 / 1.1 - 30.6.2020) è prevista la non applicazione di sanzioni se la trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (fermi restando i termini di liquidazione IVA), utilizzando il portale “Fatture e corrispettivi” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.

    Per  le operazioni del secondo semestre 2019, non saranno applicate sanzioni se l’invio è effettuato entro il 30.4.2020.

    L’obbligo di memorizzazione / invio dei corrispettivi riguarda anche i contribuenti forfetari, sempre che  gli stessi non ricadano in uno dei casi di esclusione previsti.

    In merito alle modalità con le quali devono essere certificate le operazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti alla memorizzazione / invio dei corrispettivi l’Agenzia rammenta che per dette operazioni va emesso il documento commerciale, a meno che per le stesse non sia emessa una fattura, anche semplificata.

    Con il DM 7.12.2016 sono stati individuati i requisiti minimi del documento commerciale.

    In particolare è richiesta l’indicazione:

    • dei servizi resi; del corrispettivo complessivo e di quello pagato; del codice fiscale / partita IVA dell’acquirente, se quest’ultimo ne faccia richiesta, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per attribuire al documento validità ai fini fiscali.
    • Con riferimento alla descrizione del bene / servizio reso l’Agenzia precisa che la stessa può essere sintetica ma sufficiente a identificare il servizio o il bene. A titolo di esempio, nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la descrizione «primo, secondo, dolce» ovvero «pasto completo».?

    Con riferimento al momento in cui scatta l’obbligo di emissione del documento commerciale, l’Agenzia specifica :

    -  “la memorizzazione elettronica, e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento”.

    In altre parole, il documento commerciale va emesso  al momento del pagamento dell’intero corrispettivo o di un acconto; ovvero alla consegna del bene / ultimazione della prestazione se anteriore al pagamento.

    Quanto sopra rileva soltanto ai fini dell’individuazione del momento in cui è necessario emettere il documento commerciale e pertanto non influisce in alcun modo sulla determinazione del momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (e quindi per le liquidazioni IVA), per la quale continua a trovare applicazione quanto disposto dall’art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione del bene, pagamento della prestazione, ecc.).

    In sintesi  in caso di cessioni e prestazioni effettuate ai fini IVA ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione del bene, pagamento della prestazione, ecc.) l’operazione va certificata, alternativamente:

    -   mediante  documento commerciale, con conseguente memorizzazione / invio dei relativi dati;

    -    fattura immediata;

    -  fattura differita.

    In tal caso il documento commerciale può essere utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo ad identificare l’operazione oggetto della fattura differita.

    Cessione di beni senza il relativo pagamento.

    Occorre  memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del “corrispettivo non riscosso”;  al momento del pagamento a saldo non è necessario generare un nuovo documento commerciale in quanto con la consegna / spedizione dei beni si è già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA.

    L’esercente può dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.

    In alternativa, il cedente può certificare l’operazione (effettuata e non pagata) con una fattura immediata (ordinaria / semplificata) ovvero una fattura differita. In tale ultimo caso (fattura differita), il documento commerciale (che per la fattispecie in esame sarà con “corrispettivo non riscosso”) può essere utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo ad identificare l’operazione oggetto della fattura differita.

    Prestazioni di servizi ultimate e non pagate.

    In caso di prestazione di servizi ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorre memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del “corrispettivo non riscosso”.

    Al  momento del pagamento è necessario  generare un nuovo documento commerciale, con il richiamo degli elementi identificativi di quello precedente, in quanto il momento impositivo ai fini IVA si perfeziona con il pagamento; ovvero  emettere una fattura immediata (entro 12 giorni dal pagamento).

    In alternativa, è possibile non emettere il documento commerciale al momento dell’ultimazione della prestazione, emettendo una fattura immediata “anticipata”.

    Con riferimento alla fattura differita (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), l’Agenzia ha chiarito che, per le prestazioni di servizio, tale modalità di certificazione dell’operazione è possibile solo con riferimento alle prestazioni effettuate ai fini IVA (ossia pagate) nel mese di riferimento.

    Non è pertanto possibile emettere una fattura differita se le prestazioni del mese non sono state pagate.

    Rientrano in tale fattispecie (prestazioni ultimante e non pagate), ad esempio, i servizi sostitutivi di mensa erogati a fronte della presentazione di “buoni pasto” per i quali,  alla presentazione del buono pasto per “pagare” il bene / servizio ricevuto va emesso il documento commerciale con “corrispettivo non riscosso” (tutto o in parte).

     

    Analogamente a quanto previsto per lo scontrino fiscale / ricevuta fiscale, sostituiti dal documento commerciale, nel caso in cui quest’ultimo è emesso per certificare cessioni / prestazioni “senza” IVA, non è richiesta l’applicazione dell’imposta di bollo (quest’ultima, pertanto, va assolta soltanto se l’operazione è certificata con l’emissione della fattura).

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