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Corrispettivi: invio telematico

  • di Luigi Mondardini

    Si avvicina l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico.

    La nuova modalità scatterà dal 1.7.2019 ovvero dall’1.1.2020.

    Il nuovo adempimento interessa:

    - commercianti al minuto , attività alberghiere / di somministrazione di alimenti e bevande, i soggetti che erogano prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

    La decorrenza di tale obbligo è anticipata all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.

    La necessità, da parte dell’Agenzia, di “controllare” il rispetto del limite porta a dare rilevanza al volume d’affari 2018, desumibile dal mod. IVA 2019 (da inviare entro il prossimo 30.4.2019).

    Per i soggetti obbligati ad iniziare l’invio telematico dei dati dei corrispettivi dall’1.7.2019 / 1.1.2020 va fatto riferimento al Provvedimento 28.10.2016, emanato per i soggetti che hanno optato per l’invio in esame dal 2017.

    In ogni caso, l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale.

    Tuttavia al posto di detti documenti, “per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni” è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”.

    Per quanto concerne l’annotazione nel registro dei corrispettivi, va  tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano ad risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

    La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi va effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, cioè mediante  Registratori Telematici (RT) costituiti da “componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi input”.

    Il  Registratore telematico deve essere attivato e messo in servizio  da un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle Entrate, il cui elenco è disponibile sul sito

    Internet dell’Agenzia .

    Prima delle operazioni di attivazione del Registratore Telematico da parte del tecnico abilitato è necessario che l’esercente (o un suo delegato) provveda ad accreditarsi mediante l’apposita procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

    Qualora l’esercente scelga di delegare al proprio intermediario / consulente fiscale l’esecuzione di tali operazioni è necessario che lo stesso sia stato espressamente delegato con la barratura della casella 5. Accreditamento e censimento dei dispositivi” del modello di delega.

    In pratica il Registratore Telematico sarà:

    • “censito” quando il tecnico abilitato, in fase di richiesta di attivazione, ottiene esito positivo alla “Richiesta di Certificato Dispositivo” che viene quindi generato (prima fase della procedura di attivazione);
    • “attivato” nel momento in cui la richiesta di attivazione è accettata dall’Agenzia delle Entrate. In tale fase, il Registratore Telematico “censito” è associato alla partita IVA dell’esercente “titolare” dei corrispettivi;
    • “in servizio” nel momento in cui viene utilizzato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.  In particolare, il Registratore Telematico risulterà “in servizio” a seguito dell’effettuazione del primo invio di dati. In tale stato, per certificare l’effettuazione dell’operazione, il Registratore produce un “documento commerciale” in luogo dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.

    Fino al 30.6.2019  o al 31.12.2019, in base all’ammontare del volume d’affari, il Registratore Telematico può essere utilizzato come un normale  registratore di cassa / misuratore fiscale per l’emissione di scontrini fiscali / ricevute fiscali, con l’osservanza della relativa disciplina. In tal caso il Registratore Telematico risulta “censito” e “attivato” ma “non in servizio”.

    Le suddette operazioni (attivazione / disattivazione, messa in servizio, verificazione periodica) sono comunicate telematicamente dal Registratore stesso all’Agenzia delle Entrate, ottenendo così un censimento dinamico e automatico degli apparecchi e delle operazioni compiute sugli stessi.

    L’attivazione si conclude con il rilascio di un QRCODE. Nell’apposita area riservata presente sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente / titolare del Registratore Telematico accreditato e con almeno un Registratore Telematico attivato  il QRCODE da applicare sull’apparecchio, in luogo visibile ai clienti. Il  libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico  va a sostituire quello cartaceo.

    Invio telematico:

    • la trasmissione telematica è effettuata direttamente dal Registratore Telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate è completata e ciò è attestato mediante l’esito di ricezione.

    Documento commerciale:

    - il MISE ha definito il documento idoneo a rappresentare le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, c.d. “documento commerciale”, che può assumere anche rilevanza ai fini fiscali (si pensi, ad esempio, alla certificazione delle spese per le quali è possibile fruire delle detrazioni / deduzioni IRPEF).

    Tale documento potrà essere in formato cartaceo oppure  in formato elettronico (previo accordo con il destinatario). In tal caso va garantita l’autenticità e l’integrità del contenuto del documento.

    Deve contenere: data e ora di emissione,  numero progressivo, dati identificativi del cedente / prestatore (denominazione / ragione sociale /nome e cognome e numero di partita IVA dell’emittente),  ubicazione / indirizzo dell’esercizio,  dati identificativi (codice fiscale / partita IVA) dell’acquirente / committente ,  descrizione dei beni ceduti / servizi resi ovvero, per i prodotti medicinali, numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), ammontare del corrispettivo complessivo / di quello pagato / dell’IVA, aliquota IVA applicata ovvero natura dell’operazione “senza” IVA (esclusa / esente / non imponibile / ecc.) , ammontare dell’importo detraibile / deducibile ai fini fiscali . Inoltre, per i documenti relativi: alla vendita, va indicata anche la modalità di pagamento (contanti / strumenti elettronici) ovvero la mancata riscossione dei corrispettivi );  ad un reso / annullo, va riportato il numero del documento commerciale al quale si riferisce il reso / che si intende annullare.

    Il documento  avrà efficacia ai fini  fiscali, consentendo  la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese sostenute per l’acquisto di beni / servizi; la deduzione / detrazione IRPEF prevista per le persone fisiche. Inoltre l’emissione della fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72.

    Per  assolvere l’adempimento in esame, i soggetti interessati si trovano a dover  acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di Registratore Telematico o adattare, se possibile, quello già in uso, affinché possa essere utilizzato come Registratore Telematico.

    E’ stato quindi previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto / adattamento degli strumenti in esame pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento.

    Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). A tal fine è stato istituito il codice tributo “6899” .

     

     

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