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Corrispettivi: esonero dalla trasmissione telematica.

  • di Luigi Mondardini

    Pubblicato sulla Gazzetta Uff. il D.M. 10.05.2019.

    Il decreto individua le fattispecie al ricorrere delle quali scattano gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

    Allo stato attuale possono considerarsi escluse dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi le seguenti fattispecie:

     

    • le operazioni che sono già ritenute non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi .
    • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
    • le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale;
    • le operazioni collegate e connesse a quelle appena richiamate;
    • le  operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle sopra esposte o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Si  considerano “effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018”.

    Nei casi suindicati i contribuenti sono  obbligati in ogni caso  ad annotare le operazioni nel registro dei corrispettivi, e, con riferimento alle ultime due fattispecie richiamate, permane l’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, in ossequio alla prevista normativa.

    Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante è prevista  fino al 31 dicembre 2019, l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno 2018; queste ultime operazioni continuano, quindi, ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

    L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, come noto, a partire dal 1° gennaio 2019, deve essere elettronica (tranne i previsti casi di esonero).

     

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