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Correzioni 730: entro il 25 ottobre

  • di Luigi Mondardini

    Il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un ulteriore Modello 730.

    Un contribuente in seguito alla presentazione della dichiarazione 730, si accorge di aver inserito erroneamente maggiori oneri detraibili legati ad interventi di ristrutturazione; da qui è scaturito un maggior credito Irpef non spettante in riferimento al periodo d’imposta 2016, per un importo pari a 500 euro; il maggiore importo è già stato rimborsato dal datore di lavoro nella busta paga di luglio.  
     
    In questo caso il contribuente dovrà restituire al fisco la differenza tra quanto già gli è stato rimborsato dal datore in forza dell’originario Modello 730 presentato e il credito effettivamente risultante dalla correttiva nei termini. 
     
    Supponendo che il versamento di quanto dovuto, ossia l’importo di 500 euro maggiorato di interessi e sanzioni, avvenga in data 4 ottobre 2017, il contribuente sarà tenuto a versare tramite modello F24 e ricorrendo al ravvedimento operoso. 
     
    Occorre distinguere le ipotesi di rettifica del 730.
     
    In particolare è possibile  ricorrere al 730 “ integrativo “ entro il prossimo 25 ottobre qualora il contribuente:  
     
    - si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte (codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio del modello 730); 
     
     
    - non ha fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto (codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio)
     
    - intenda integrare la dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata (codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio).
     
    Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. 
     
    Viceversa se l’integrazione della dichiarazione comporta un minor credito o un maggior debito si ricorre obbligatoriamente al modello Redditi da presentare in riferimento al periodo di imposta 2016: 
     
    - entro il 31 ottobre 2017 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta  (ravvedimento operoso);
     
     
    - entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso; 
     
     
    - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
     
    La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.
     
     
     

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