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Convertito in legge il Decreto crescita

  • di Luigi Mondardini

    La proroga al 30 settembre è ufficiale.

    Riguarda i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale ) ed i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019.

    Si deve  ritenere che tutti i soggetti possano beneficiare della proroga e cioè:

    • anche coloro che , pur se se esclusi dall’applicazione degli Isa (come, ad esempio, i contribuenti minimi e forfettari) tuttavia svolgono una  attività  ricompresa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
    • i soci delle società che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma soltanto se determinano il reddito per trasparenza.

    Sono invece esclusi della proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.

    In ambito “fatturazione elettronica” , viene  modificato il termine per l’emissione della fattura previsto:

    • a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura debba essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

     

    Tra le altre  novità introdotte, si segnalano:

    • spostamento del termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
    • riapertura dei termini (fino al 31 luglio) per aderire alla rottamazione-ter delle cartelle (per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017) e al saldo e stralcio;
    • la possibilità, per i contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a decorrere dal 1° gennaio 2020, di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità;
    • l’estensione  a tutti i registri contabili, aggiornati con sistemi elettronici, dell’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente (attualmente previsto per i soli registri Iva);  
    • reintrodotto il super ammortamento a decorrere dal 1° aprile 2019;
    • riformulata la  Mini-Ires
    • rimodulata la maggiorazione della deducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi

     

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