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Contributo Decreto Sostegni

  • di Luigi Mondardini

    DL n 41/2021 pubblicato in Gazzetta n.70 del 22-03-2021.

    Il calcolo si basa sulla  differenza di una mensilità “media” relativa all’anno 2019 con una mensilità “media” del 2020, a condizione che sia intervenuta una diminuzione di almeno il 30%, con eccezione a favore dei contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.


    In ogni caso non  possono beneficiare del nuovo contributo:


    - i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;

    - i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;

    - i contribuenti che hanno abbiano superato, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’ammontare massimo di 10 milioni di euro relativamente ai ricavi o compensi o reddito agrario conseguiti.

     

    La posizione delle partite IVA successive al 1° gennaio 2019:

     

    a costoro il contributo viene in ogni caso riconosciuto, anche in assenza di calo del fatturato, nella misura minima, che è stabilita in 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.


    Alcuni esempi:


    - partita IVA aperta il 11  febbraio 2019: fatturato in crescita

     

    I  mesi da considerare sono quelli successivi a quello di attivazione della partita IVA; quindi occorre effettuare la  media di  fatturato conseguito dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2019, il tutto diviso il numero dei mesi da considerare ovvero ma marzo a dicembre, e quindi 10 mesi.

     

    Supponendo un fatturato marzo/dicembre 2019 di 90.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 10 mesi, di 9.000 euro e un fatturato 2020: 132.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 11.000 euro, in  questo caso, lo scostamento del 30% non viene rispettato (anzi, addirittura il fatturato medio è aumentato), e dunque in condizioni ordinarie il CFP non spetterebbe.

     

    Tuttavia, poiché si tratta di contribuente che “ha attivato la partita IVA al 1° gennaio 2019”, il contributo spetta ugualmente, in misura minima (1.000 euro persone fisiche / 2.000 euro società).

     

    -  partita IVA aperta il 11  febbraio 2019: fatturato in diminuzione

     


    Fatturato 2019 (da marzo a dicembre): 90.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 10 mesi, di 9.000 euro; Fatturato 2020: 81.600 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 6.800 euro.

    Anche in questa ipotesi lo scostamento minimo del 30% non viene rispettato, fermandosi al 24,4%, ma trattandosi di contribuente attivato nel 2019,  il CFP spetta in ogni caso .

    L’ammontare sarà pari alla differenza dei fatturati medi mensili come sopra determinati (9.000 – 6.800) moltiplicata la percentuale di spettanza, che nel nostro esempio è del 60%. Si ottiene quindi un CFP di 1.320 euro.

     

    - partita IVA aperta nel 2020

     

    Il contributo spetta  comunque, nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.


    - partita IVA aperta nel 2021:

     

    Stante il tenore letterale della norma dovrebbero valere le medesime considerazioni fatte per i soggetti che l’hanno aperta nel 2020; si è in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

     

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