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Contributo a fondo perduto: i requisiti

  • di Luigi Mondardini

    Devono sussistere due condizioni.

    La prima con riferimento all'ammontare dei ricavi / compensi 2019, la seconda con riferimento alla riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

    Il  contributo spetta ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR nonché ai soggetti con ricavi (gestione caratteristica) di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.

    L'Agenzia conferma che in caso di esercizio di più attività per la verifica del suddetto limite va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività.

    Per i soggetti che determinano il reddito con il metodo catastale vanno considerati i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente con l'anno solare).

    In mancanza di scritture contabili va fatto riferimento al volume d’affari 2019 (rigo VE50, mod. IVA 2020).

    Come specificato nelle istruzioni del modello utilizzabile per domanda, in caso di esonero dalla presentazione del mod. IVA va fatto riferimento al fatturato 2019.

    In presenza di altre attività commerciali / lavoro autonomo va considerata “la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA”.

    Per  i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi / beni di monopolio i ricavi sono assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

    In caso di esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo / reddito agrario e contestualmente il soggetto rientri in una delle fattispecie di esclusione, va considerata la somma dei ricavi / compensi di tutte le attività ammesse al contributo.

    Il  beneficio in esame  spetta alla condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.

    Nella  Circolare n. 15/E, l'Agenzia precisa che al fine del calcolo del fatturato / corrispettivi vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

    In particolare va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni / prestazione dei servizi) e vanno conteggiati anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

    Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito o meglio non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019.

    Per tali soggetti l'Agenzia specifica che il contributo spetta anche se, ad esempio, il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta pari a zero; in tal caso al soggetto spetta il contributo minimo.

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