Il contributo viene riconosciuto in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Occorre utilizzare l’apposito modello recentemente approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 10.6.2020.
Il contributo spetta:
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ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR nonché ai soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.
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In caso di esercizio di più attività per la verifica del suddetto limite va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività.
a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni /prestazione dei servizi).
Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019.
Sono esclusi dal contributo:
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i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione della domanda;
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Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
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intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR;
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contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli artt. 27 e 38, DL n. 18/2020 (professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, lavoratori dello spettacolo);
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lavoratori dipendenti;
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i professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019 nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019:
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20% non superiori a € 400.000
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15% se superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000
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10% superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 10%
Come precisato dalle istruzioni del modello in esame per il calcolo del contributo l’ammontare dei ricavi / compensi / volume d’affari non va ragguagliato ad anno.
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche; € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo in esame non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite il servizio Fisconline / Entratel; la trasmissione può essere effettuata per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale /fatture elettroniche.
La domanda va presentata: dal 15.6 al 13.8.2020; dal 25.6 al 24.8.2020 per l’erede che continua l’attività del soggetto deceduto.
Entro il medesimo termine è possibile presentare una nuova domanda che sostituisce quella precedentemente trasmessa.