E’ l’unico componente di reddito deducibile su base analitica.
Chi si avvale del regime forfettario determina “… il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n.4 annesso alla Legge di Stabilità 2015, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.”.
Legge di Stabilità 2015 precisa che: “I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, … , ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo …”.
Analogamente a quanto previsto per i contribuenti minimi, i contributi previdenziali concorrono alla formazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con il principio di cassa, inclusi quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare.
Si tratta dell’unico componente di reddito deducibile su base analitica.
Ove i contributi versati siano superiori al reddito d’impresa o di lavoro autonomo ( calcolato applicando i coefficienti di redditività) l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 917 del 1986.
In sostanza i contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito d’impresa/lavoro autonomo al fine di evitare che vadano perduti per incapienza del reddito complessivo.
Infine è stato precisato che l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali versati da un contribuente che applica il regime forfettario e che sia fiscalmente a carico, può essere dedotta dai familiari indicati nell’articolo 433 del Codice civile.