In presenza di perdite.
Il decreto “Rilancio” prevede una serie di misure con lo scopo di sostenere le imprese danneggiate dal COVID, tra cui quella prevista all’articolo 25 del D.L: n.34/2020 denominata “Contributo a fondo perduto”.
L’erogazione del contributo è subordinata al fatto che “l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”.
Il contributo viene erogato da parte dell’Agenzia delle Entrate “a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”, per un importo calcolato come percentuale del calo di fatturato e corrispettivi rilevabile in riferimento ai suddetti mesi.
E’ poi intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 13 giugno scorso a chiarire i profili di compatibilità del contributo in commento con le condizioni individuate dalla Commissione Europea nel Temporary Framework.
E’ pertanto emersa una un’ulteriore causa d’esclusione dal beneficio riconducibile all’ipotesi di impresa già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
In pratica le cause che impediscono di poter accedere al contributo sono:
- l’assoggettamento a procedure concorsuali
- per le PMI costituite da almeno tre anni nella forma di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, che abbiano “perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate”
- per le PMI costituite da almeno tre anni nella forma di società in nome collettivo o società in accomandita semplice, qualora abbiano “perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate”.
L’obbligo di valutare a fine 2019 l’eventuale stato di difficoltà si fonda sulla necessità di concentrare le risorse sulle sole imprese effettivamente danneggiate dall’emergenza da Covid-19, escludendo l’accesso agli aiuti a quelle imprese che, già prima della pandemia, si trovavano in uno stato di crisi.
Senza alcun riferimento alla “redditività” , il contesto di impresa in crisi è riferito allo stato di erosione del capitale, tenuto conto del preventivo utilizzo, a riduzione delle perdite cumulate, delle riserve e di “tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società”.
Di conseguenza, una società nella quale i soci abbiano deliberato già prima del 31 dicembre scorso, a qualunque titolo, un apporto di risorse tale da riportare sopra la soglia di guardia il valore del patrimonio netto, non potrà essere considerata in difficoltà.