Sostituiti i voucher per le micro imprese .
L’art. 54-bis del DL 50/2017 reintroduce la possibilità di acquistare prestazioni di lavoro occasionale da parte di soggetti privati da un lato, e professionisti e micro imprese dall’altro.
I primi fruiscono di prestazioni occasionali tramite l’acquisto del c.d. “Libretto Famiglia”, per gli altri soggetti viene introdotto il contratto di prestazione occasionale.
Il contratto può essere attivato, previa registrazione dell’utilizzatore nell’apposita piattaforma informatica INPS, da soggetti che:
- abbiano, alle proprie dipendenze, non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- non operino nel settore dell’edilizia;
- non acquisiscano la prestazione nell’ambito di un appalto di opere o servizi;
- non siano imprese agricole.
Con la registrazione nella piattaforma informatica INPS, l’utilizzatore versa le somme destinate a compensare le prestazioni che intende acquisire.
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro – ad eccezione del settore agricolo – e sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33% del compenso, nonché il premio INAIL, nella misura del 3,5%.
Anche in questo caso, i compensi sono esenti da imposizione fiscale, risultano irrilevanti ai fini dello status di disoccupato e sono, infine, computabili ai fini del calcolo del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L’utilizzatore è obbligato a comunicare lo svolgimento della prestazione occasionale. In particolare, dovrà trasmettere, tramite la piattaforma informatica INPS o Contact Center e almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una dichiarazione che contenga:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore, che sarà avvisato con SMS o messaggio di posta elettronica dell’avvenuta comunicazione;
- il luogo e l’oggetto della prestazione;
- il compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro per prestazioni non superiori a 4 ore continuative nell’arco della giornata;
- l’ora di inizio e di fine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni.
E’ prevista una sanzione amministrativa (da 500 a 2.500 euro) per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione dell’obbligo di comunicazione o dei limiti disposti per gli utilizzatori.
Nel corso di un anno civile, le prestazioni in esame non possono dar luogo per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi complessivi di importo superiore a 5.000 euro.
Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi maggiori di 2.500 euro.