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Contabilizzazione del contratto di leasing

  • di Luigi Mondardini

    Metodo patrimoniale e metodo finanziario.

    Il contratto di leasing può essere distinto  tra:
    - leasing operativo e cioè  mero godimento di un bene di terzi con contropartita il pagamento di un canone periodico senza il passaggio dei rischi 
     
    - leasing finanziario: acquisto di un bene dietro pagamento di corrispettivi, con trasferimento dei rischi connessi allo stesso. La corresponsione dei canoni è paragonabile ad un’anticipazione del prezzo del bene.
     
    Il D.Lgs 139/2015 ha introdotto in bilancio il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, confermato poi nell'OIC 11- Finalità e postulati del bilancio di esercizio, pubblicato nella versione aggiornata il 22 marzo 2018 dall'organismo italiano di contabilità.
     
    L’introduzione all’art. 2423-bis del numero 1-bis, che inserisce tra i principi di redazione del bilancio la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, sembra favorire il metodo finanziario  di registrazione del contratto di leasing.
     
    In questa ipotesi il leasing è trattato come una vendita dove il  locatore elimina dal proprio bilancio il bene dato in leasing e iscrive un credito pari all’importo dei canoni che andrà a incassare; il locatario rileverà il cespite (al costo sostenuto dal concedente) e il debito verso il locatore, che andrà via via a diminuire con lo storno al pagamento dei canoni e rileverà l’ammortamento al pari delle altre immobilizzazioni possedute.
     
    Se si rileva il contratto di leasing con il metodo patrimoniale, il leasing è trattato come una normale locazione con prevalenza della forma giuridica rispetto alla sostanza economica del contratto.
     
    In questo caso il locatore iscrive i beni concessi in leasing nelle immobilizzazioni, seppur separatamente. 
     
    Il locatario rileva in conto economico i canoni di locazione pagati nel Conto Economico nella voce B.8-costi per godimento dei beni di terzi. 
     
    Solo al momento del pagamento dell’eventuale prezzo di riscatto e il conseguente passaggio di proprietà del bene ci sarebbe l’uscita del bene dal bilancio del locatore e l’entrata in quello del locatario che potrà fare l’ammortamento su tale valore in base alla residua possibilità di utilizzo del bene. 
     
    In nota integrativa devono essere indicati gli effetti che si avrebbero applicando il metodo finanziario.
     
    In particolare l’art 2427 recita: “alle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio".
     

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