La riduzione di un anno dei termini non si applica a tutti i contribuenti.
Entro il 31 dicembre 2015, avrebbero dovuto, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2010 (modello UNICO 2011) oppure 2009 (modello UNICO 2010) se si fosse trattato di dichiarazione omessa.
Per tali periodi non trova applicazione la nuova disciplina sui termini di decadenza, modificata dalla L. 208/2015 e che opera dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2017, relative al periodo d’imposta 2016.
In base alla recente modifica , l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, non più entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ma del quinto anno successivo.
Per alcuni soggetti, i termini di decadenza per l’accertamento di imposte sui redditi e IVA sono ridotti di un anno, se i contribuenti risultano congrui e coerenti rispetto allo studio di settore e hanno assolto correttamente i relativi obblighi comunicativi.
La congruità (anche a seguito di adeguamento) e la coerenza devono sussistere rispetto a tutti gli indicatori previsti per lo studio di settore, nonché, in caso di soggetto multiattività, per tutti gli studi di settore applicati.
Questa condizione più favorevole peraltro trova applicazione solo per determinate categorie di contribuenti, individuate annualmente da apposito provvedimento direttoriale delle Entrate.
Il regime premiale opera a partire dalle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive.
Pertanto per i contribuenti che rientrano nel c.d. “regime premiale”, l’accertamento sull’anno 2011 (UNICO 2012) avrebbe dovuto essere notificato, al massimo, entro il 31 dicembre 2015; in assenza del beneficio del regime premiale, il termine scadrebbe ordinariamente il 31 dicembre 2016.
Per individuare i contribuenti “interessati” dal beneficio, occorre riferirsi al provvedimento direttoriale del 12 luglio 2012 n. 102603, il cui allegato individua gli studi di settore per i quali si applica il regime premiale in relazione al periodo d’imposta 2011.
Nel complesso, si tratta di una minoranza di studi di settore: 55 ammessi, a fronte di 151 esclusi, tra cui l’intero comparto delle attività professionali.
La riduzione dei termini per l’accertamento non opera in presenza di violazioni penalmente rilevanti, situazione in cui, oltre al raddoppio, permane l’ordinario termine quadriennale (si precisa che, in ragione della L. 208/2015, il menzionato raddoppio verrà meno a decorrere dall’annualità 2016)