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Comunicazioni Iva

  • di Luigi Mondardini

    Sanzioni ravvedibili.

    Il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016), allo scopo di contrastare l’evasione in materia di Iva, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti telematici: 
     
    - la comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate (e delle relative note di variazione) 
     
    - la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva (articoli 21 e 21-bis, Dl 78/2010). 
     
    Sotto il profilo sanzionatorio, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-bis, Dlgs 471/1997). 
     
    L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997). 
     
    La descritta disciplina sanzionatoria ha natura amministrativo-tributaria e, quindi, in assenza di una deroga espressa, a essa risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997). 
     
    Ne deriva che le violazioni relative agli adempimenti in esame possono essere regolarizzate inviando la comunicazione omessa/errata e applicando alle relative sanzioni le riduzioni previste dalla disciplina del ravvedimento, a seconda del momento in cui interviene il versamento ( risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
     
     
     
     

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