Obblighi ed esoneri.
L’adempimento è previsto per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Per espressa previsione dell’art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010, la comunicazione deve essere effettuata anche se dalle liquidazioni periodiche emerge un’eccedenza di IVA a credito.
Sono esonerati coloro che , nel periodo di riferimento, hanno effettuato solo operazioni esenti, compresi coloro che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis del DPR 633/72.
Tuttavia nel caso in cui chi effettua operazioni attive in regime di esenzione riceva anche un solo acquisto in reverse charge, è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale e, quindi, anche a effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche.
L’obbligo di effettuare la comunicazione dovrebbe, quindi, sorgere a partire dal trimestre nel quale si è perfezionata la prima operazione con insorgenza del debito d’imposta (es. secondo trimestre, se il primo acquisto in reverse fosse avvenuto nel mese di maggio).
Può accadere che la liquidazione sia a saldo zero, come per coloro che effettuano solo operazioni non imponibili IVA nel periodo di riferimento, senza effettuare alcun acquisto, oppure di coloro che non realizzano né operazioni attive né passive ai fini dell’IVA.
Per altri adempimenti è stato fissato il principio secondo cui la comunicazione non è dovuta in assenza di operazioni attive e passive nel periodo di riferimento.
Uno dei casi di assenza di operazioni attive e/o passive che potrebbe ricorrere è quello dei soggetti che, nel trimestre, realizzano esclusivamente operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA all’estero. In questa circostanza, l’obbligo di effettuare la comunicazione potrebbe non essere dovuto.
Viceversa, l’obbligo comunicativo deve essere soddisfatto “anche dai contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni non imponibili a norma degli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72” (C.M. 10 luglio 1979 n. 19); si ricorda che questi soggetti, pur effettuando solo operazioni senza applicazione dell’imposta, non risultano esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.