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Comunicazioni dati fatture I° sem. senza sanzioni

  • di Luigi Mondardini

    Per l’errata trasmissione dei dati per il primo semestre 2017 non si applicano sanzioni.

    La Camera ha approvato in via definitiva la questione di fiducia sul Ddl. di conversione, con modificazioni, del DL 148/2017 recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, che ora è legge.
     
    In particolare l’art. 1-ter comma 1 del decreto legge in esame prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute con riguardo alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018. 
     
    Inoltre è introdotta la facoltà per i soggetti passivi di trasmettere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale (come previsto “a regime” dal 2018), limitando gli stessi alla partita IVA del cedente/prestatore e del cessionario/committente o, al codice fiscale, con riguardo ai soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;  alla data e al numero della fattura; alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta, nonché alla tipologia dell’operazione ai fini IVA, qualora l’imposta non sia indicata nella fattura.
     
    I soggetti passivi, per i dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6 del DPR 695/96, hanno facoltà di trasmettere i dati del documento riepilogativo. 
     
    Tali dati comprendono almeno:la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive;  la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive; la data e il numero del documento riepilogativo;  l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti in base all’aliquota applicata.
    Si riconosce inoltre, a determinate condizioni, la regolarità della tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici in mancanza della trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge.
     
    Infatti l’art. 19-octies comma 6 del DL 148/2017 prevede che la tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, purché in sede di accesso, ispezione o verifica i citati registri risultino aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a fronte della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza
     

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