Analisi della coerenza dei versamenti dell’iva a debito.
Inviata la comunicazione delle liquidazioni mensili o trimestrali, l’agenzia delle Entrate fornirà la sua analisi della “coerenza” dei versamenti dell’Iva a debito rispetto a quanto indicato nella comunicazione.
Tali dati verranno messi a disposizione del contribuente o del suo intermediario nel cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’interfaccia web «Fatture e Corrispettivi».
In tal modo emergerà il confronto tra quanto dovuto e quanto effettivamente pagato , ferma restando la possibilità per il contribuente di sanare il mancato pagamento tramite il ravvedimento operoso.
Effettuato l’eventuale ravvedimento operoso, non sarà necessario modificare e reinviare la comunicazione delle liquidazioni, in quanto nel quadro VP della stessa non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi, effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso .
A seguito dell’invio anche del nuovo spesometro, che si riferisce ai dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre di riferimento l’agenzia delle Entrate metterà a disposizione una sua elaborazione di questi dati
Si ricorda che i primi due trimestri 2017 dovranno essere inviati entro il 16 settembre 2017, mentre per i secondi due la scadenza è entro febbraio 2018.
Conseguentemente, saranno presenti nel sito dell’agenzia anche le «valutazioni» sulla «coerenza tra i dati» delle fatture attive e passive ricevuti dalle Entrate con lo spesometro e quelli delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.
Se dovesse emergere un incongruenza , il contribuente verrà informato dell’esito con le modalità che verranno previste da un provvedimento delle Entrate.
Successivamente, il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente.
Così come per i mancati versamenti dell’Iva indicata a debito nelle liquidazioni periodiche,al momento non sono previste particolari sanzioni o cause ostative al ravvedimento operoso per sanare l’eventuale mancata registrazione di una fattura attiva nei registri Iva e conseguentemente nella liquidazione Iva.
Nel cassetto fiscale saranno consultabili non solo i dati che sono stati precedentemente trasmessi dal soggetto passivo, ma anche i dati fattura che sono stati inviati all’Agenzia dai suoi clienti e fornitori.
Così il contribuente potrà controllare, ad esempio, se una fattura ricevuta e dedotta con detrazione della relativa Iva, è stata registrata dall’impresa che l’ha emessa.