Per gli omessi versamenti sanzione ridotta al 10% .
L’Agenzia delle Entrate sta inviando le comunicazioni di irregolarità ai contribuenti ai quali a luglio era stata trasmessa una lettera di invito alla compliance, che segnalava possibili anomalie nei versamenti dell’IVA dovuta in base alla comunicazione delle liquidazioni periodiche presentata per il primo trimestre 2017.
Si ricorda che dette comunicazioni impediscono il ricorso al ravvedimento, per cui la sanzione del 30% prevista per l’omesso o carente versamento dell’imposta è ridotta solo al 10%.
Quando infatti dai controlli automatici eseguiti, emerge un’imposta a debito, l’Ufficio emette un avviso bonario che può essere regolarizzato, beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo (10% invece del 30%), con il pagamento in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’importo può peraltro essere rateizzato fino a un massimo di 20 rate trimestrali che si riducono a 8 se il debito è inferiore o uguale a 5.000 euro.
L’aspetto rilevante di tali procedure è la tempistica.
Vi era un’aspettativa diffusa sul fatto che i tempi di invio degli avvisi avrebbero comunque consentito il ravvedimento operoso con il pagamento della sanzione del 3,75% fino al termine per la presentazione della dichiarazione IVA.
A questo punto per coloro che hanno ricevuto solo le lettere di invito alla compliance, ma non ancora l’avviso bonario, sarebbe opportuno affrettarsi con il ravvedimento.
In ogni caso se l’omesso versamento dipende da esigenze di liquidità,occorre ricordare che la comunicazione di irregolarità , rispetto al ravvedimento, pur essendo più onerosa sul piano sanzionatorio, consente viceversa la rateizzazione.