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Comunicazione liquidazione periodica IVA I° TR.2018

  • di Luigi Mondardini

    Invio dei dati relativi ai primi tre mesi,

    Scade oggi 31 maggio  l’invio della comunicazione trimestrale della liquidazione periodica IVA riferita ai primi tre mesi del 2018. 
     
     
    Sono esclusi dall’obbligo  i contribuenti che nel trimestre hanno compiuto solo operazioni esenti. 
     
    Sono altresì esonerati i soggetti in regime di vantaggio e forfettario e coloro che nel trimestre non hanno compiuto operazioni né attive né passive.
     
     
    L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. 
     
    La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta.
     
    Inoltre è possibile  inviare una nuova comunicazione correttiva di una precedente  senza incorrere in sanzioni entro la scadenza; pertanto la nuova comunicazione  andrà a sostituire la precedente.
     
    In caso di scarto di una comunicazione correttamente inviata entro il 31 maggio 2018, sono concessi ulteriori  5 giorni per evitare sanzioni. 
    Infatti non si applicano sanzioni qualora il contribuente provveda nuovamente all’invio entro i 5 giorni “lavorativi” successivi dalla data di scarto attestata dalla ricevuta di avvenuto scarto rilasciata dal sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate.
     
    In  questo caso il termine è il  7 giugno in quanto il  2 giugno ed il 3 giugno non si considerano poiché sono giorni non lavorativi.
     
    E’ in ogni caso  ammessa o la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. 
     
    In base ai giorni di ritardata presentazione della comunicazione si applicheranno le sanzioni da un minimo di  euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) da versare entro il 29 agosto, fino ad un massimo di 100  euro  (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) da versare fino alla notifica dell’atto impositivo.
     
    Non sono  dovuti interessi non essendoci  alcun tributo omesso. Il versamento della sanzione è fatto con F24 utilizzando il codice tributo 8911.
     
    Si ricorda infine che la  correzione  della LI.PE. può avvenire direttamente, anche nella dichiarazione IVA, indicando i dati corretti/omessi nel quadro VH del modello Iva 2019, da trasmettere entro il 30 aprile 2019. 
     

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