Regolarizzare la mancata, incompleta o infedele comunicazione.
Il 28 febbraio è scaduto il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni del IV° trimestre 2017.
Si tratta per i mensili dei dati delle liquidazioni di Ottobre-Novembre-Dicembre e per i trimestrali i dati della liquidazione del Quarto trimestre.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, punita con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
E’ comunque possibile regolarizzare le violazioni commesse inviando la comunicazione corretta e versando le sanzioni ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
I due adempimenti – invio e pagamento della sanzione - non necessariamente devono essere effettuati nello stesso momento.
Non vi è obbligo di invio quando la regolarizzazione avviene direttamente con la dichiarazione annuale IVA.
Infatti se con la Dichiarazione Iva annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, indicando nel quadro VH la corretta liquidazione, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta.
Vediamo l'importo delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento, a seconda del momento in cui viene effettuata la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni IVA del 4° trimestre corretta (entro o oltre i 15 giorni dalla scadenza).
Correzione entro 15 giorni:
-
27,78 Euro entro il 29 maggio 2018 ( 1/9 di 250 euro);
-
31,25 Euro entro il 30 aprile 2019 (1/8 )
-
35,71 Euro entro il 30 aprile 2020 ( 1/7)
-
41,67 Euro entro il 31 dicembre 2024 (1/6)
-
50 Euro fino a notifica dell’atto impositivo.
Correzione oltre 15 giorni: gli importi suindicati raddoppiati.