L’omesso invio non fa perdere la detrazione
La mancata effettuazione della trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico non comporta la perdita della relativa detrazione.
Lo dice l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E.
La Legge n° 205/2017 per coloro che effettuano sugli immobili interventi edilizi che comportano il risparmio energetico, ai fini della relativa detrazione, ha previsto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di risparmio energetico.
Il termine di comunicazione è stato previsto:
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Per i lavori del 2019, la trasmissione è effettuata entro 90gg dal termine dei lavori stessi ; eccezione è rappresentata per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e l’11 marzo, per i quali il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, vista la tardiva attivazione del portale, decorre dall’11 marzo 2019.
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Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorreva da tale ultima data.
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Successivamente è stata concessa una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l’anno 2018, sino alla data del 1° aprile 2019.
Il Ministero dello sviluppo economico ha poi precisato che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico , seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
In sostanza, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni sopra individuate, non comporta la perdita del diritto alla detrazione per lavori di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico, art. 16-bis, lettera h) DPR 917/86.