La novità della tracciabilità.
Ogni anno gli operatori sanitari sono tenuti a presentare una apposita comunicazione dei dati dei contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria
La Comunicazione spese sanitarie è un adempimento secondo il quale i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni inerenti a tali spese. Queste informazioni sono poi utilizzate dall’Amministrazione Finanziaria al fine di rendere disponibili ai contribuenti i propri modelli 730 e Redditi PF precompilati.
A seguito del Decreto del 19 ottobre 2020, la trasmissione dei dati è effettuata:
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Entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
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Entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
Si ricorda che i soggetti tenuti all’invio dei dati sono i seguenti:
- farmacie;
- strutture specialistiche pubbliche e private accreditate;
- gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs n 502/1992 , strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs n 193/ 2006;
- parafarmacie; ottici;
- iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica;
- iscritti all’albo dei biologi; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico audiometrista;Il Tecnico audioprotesista; Tecnico ortopedico; Dietista; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Fisioterapista; Logopedista; Podologo; Ortottista e assistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale; Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; Assistente sanitario.
Comunicazione spese sanitarie: i dati da comunicare
Per ciascuna spesa o rimborso i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria sono:
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Codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
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Codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3 D.Lgs. n. 175/2014;
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Data del documento fiscale che attesta la spesa;
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Tipologia della spesa;
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Importo della spesa o del rimborso;
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Data del rimborso.
Tracciabilità delle spese
A decorrere dal 2020 ai fini della detrazione fiscale IRPEF delle spese sanitarie e veterinarie e altri oneri in dichiarazione dei redditi è necessaria la loro tracciabilità.
Nella Dichiarazione dei redditi di conseguenza andranno solo gli oneri detraibili pagati con pagamenti tracciabili : carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bonifici, versamenti bancari; unica eccezione è quella relativa agli acquisti di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Ne consegue che dal periodo d’imposta 2020, i dati da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della precompilata , relativi alle spese sanitarie e veterinarie riguardano esclusivamente i pagamenti effettuati con assegno bancario o postale o altri sistemi tracciabili come le carte di credito.
Quindi i titolari delle attività non dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati di prestazioni pagate in contanti... solo quelle che a partire da 1/1/2020 risultino pagate con sistemi tracciabili e che consentono una detrazione IRPEF del 19%.
Il sistema di pagamento scelto non riguarda invece le detrazioni riconosciute in relazione agli acquisti di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.