Si sposta l’invio per il secondo semestre 2017 e si riduce il contenuto.
Imminente un provvedimento di prossima adozione, anticipato sul sito dell’Agenzia.
La comunicazione dei dati delle fatture per il secondo semestre 2017 sarà posticipata rispetto al termine ordinario del 28 febbraio 2018.
Inoltre, il contenuto della comunicazione sarà semplificato nel numero dei dati da trasmettere e potranno essere comunicati i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle fatture di importo inferiore a 300 euro in esso annotate.
Considerando anche la novità della legge di bilancio 2018, che differisce il termine del 16 settembre 2018, il calendario della comunicazione dati fatture viene così riscritto:
- per il secondo semestre 2017, il termine per l’invio dei dati è fissato nel sessantesimo giorno successivo alla data di adozione dell’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (anticipato ieri in bozza) il quale posticipa il termine ordinario del 28 febbraio 2018; inoltre il nuovo termine per le comunicazioni relative al secondo semestre 2017 sarà riferito anche alle integrazioni delle comunicazioni relative al primo semestre 2017. L’invio correttivo dunque potrà avvenire anche oltre il 28 febbraio 2018, nel rispetto del più ampio termine definito dal provvedimento delle Entrate di imminente adozione.
- per il primo semestre 2018, il termine è fissato nel 1° ottobre 2018 poiché il 30 settembre 2018 è domenica , laddove ci si avvalga della facoltà di trasmettere i dati su base semestrale;
- per il secondo semestre 2018, il termine resta quello ordinario del 28 febbraio 2019.
Per chi trasmette i dati su base trimestrale, le scadenze per l’anno d’imposta 2018 sono quelle del 31 maggio 2018, 1° ottobre 2018, 30 novembre 2018 e del 28 febbraio 2019.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recepirà ulteriori novità relative al contenuto dei dati delle fatture oggetto di comunicazione periodica.
In particolare la trasmissione dei dati viene limitata esclusivamente:
- alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni ovvero al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
- alla data ed al numero della fattura;
- alla base imponibile, all’aliquota IVA applicata e all’imposta dovuta;
- alla tipologia dell’operazione ai fini IVA, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Nel provvedimento di prossima adozione sono, infine, stabilite le modalità di trasmissione dei dati del documento riepilogativo della fatture di importo inferiore a 300 euro, il cui contenuto sarà limitato, per ciascun documento riepilogativo delle fatture emesse o delle fatture ricevute.