La scadenza originaria cade di domenica quindi il termine slitta al giorno 31.10.
In caso di omessa presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e/o famigliari, , ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri , è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare. La sanzione è dovuta in solido fra concedente ed utilizzatore.
In pratica:
- i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile;
- la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi.
Quindi se il contribuente che ha concesso in godimento un bene soggetto a comunicazione ha reso indeducibili i costi inerenti il bene medesimo e colui che ha avuto in godimento il bene lo ha reso tassabile, in capo ad essi medesimi, la differenza fra il valore del godimento di mercato ed il corrispettivo, in questi casi la sanzione da applicare , in solido tra concedente ed utilizzatore, andrà dal 250,00 a 2.000,00 euro,.
Per l’omessa presentazione della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni non sono previste espressamente sanzioni.
Va però precisato che l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista dall’art. 13 co. 2 del DPR 605/73, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,00 a 5.164,00 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
È comunque ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad 1/3, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.