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Compensazione trimestrale: oltre i 5000 euro occorre il visto,

  • di Luigi Mondardini

    Non ancora approvato il relativo modello.

    Come è noto è stato introdotto  l’obbligo di apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti IVA trimestrali al di sopra dell’importo di 5.000 euro annui.
     
    In precedenza, infatti, per il credito IVA emergente su base trimestrale, il visto di conformità era necessario solo per la richiesta di rimborso, al di sopra dell’ammontare complessivo di 30.000 euro.
     
    Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali, per importi superiori a 5.000 euro annui, esso sarà possibile già a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR, invece che a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello stesso.
     
    Al momento peraltro , in mancanza dell’approvazione di una nuova versione del modello TR  che contenga la possibilità di apporre il visto di conformità anche con riferimento alle compensazioni, rimane in dubbio la decorrenza della nuova procedura.
    Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/2017,  si è precisato  che le nuove disposizioni relative al visto di conformità  si applicano ai crediti che emergono dalle dichiarazioni presentate a decorrere dal 24 aprile (data di entrata in vigore del DL 50/2017 ) 
     
    Di conseguenza sarebbe necessario il visto di conformità, per la compensazione dei crediti IVA trimestrali, di importo superiore a 5.000 euro annui, a partire dai modelli TR relativi al secondo trimestre 2017, da presentare nel mese di luglio, ossia successivamente al 24 giugno 2017, data di entrata in vigore della L. 96/2017.
     
    Non essendo previsto, però, nel modello TR attualmente vigente,   un apposito campo per il visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel trimestre, una soluzione plausibile sarebbe quella di apporre comunque il visto nell’unico campo in cui è possibile apporlo (all’interno nel rigo TD8), compilando anche il rigo TD7 con l’importo da utilizzare in compensazione.
     
    La  circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2010 ha precisato che  il rispetto del limite “deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri”, includendo quindi anche il primo trimestre. 
     
    Tuttavia si potrebbe anche sostenere che , in assenza dell’approvazione di un nuovo modello TR ,debba ritenersi implicitamente ancora non operante l’obbligo del visto di conformità per la compensazione dei crediti trimestrali.
     
    Ciò risulterebbe anche in linea con quanto previsto dallo Statuto del contribuente, secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore (24 giugno 2017); ciò escluderebbe quindi dal nuovo obbligo i modelli TR relativi al secondo trimestre 2017, da presentare entro il prossimo 31 luglio.
     

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