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Compensazione dei crediti Iva.

  • di Luigi Mondardini

    Il D.L. 50/2017 ha introdotto rilevanti modifiche.

    In particolare: 
     
    - la riduzione da 15.000 a 5.000 euro della soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari è subordinato all’apposizione del visto di conformità; 
     
    - l’introduzione di uno specifico regime sanzionatorio;
     
    - l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 portanti compensazioni orizzontali.
     
    Il  visto di conformità sulla dichiarazione è ora necessario in caso di compensazione orizzontale di crediti  superiori  a 5.000 euro .
     
    Imposte dirette: 
     
    - nel caso specifico delle compensazioni di crediti da imposte dirette, la compensazione non è subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione. Pertanto è possibile compensare i crediti derivanti da imposte dirette già a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione.
     
    IVA: 
    - più stringente la disciplina nel caso in cui le compensazioni orizzontali  si riferiscano ai  crediti Iva, sia annuali che infrannuali. Al superamento della soglia di 5.000 euro è necessario che la dichiarazione annuale Iva da cui emerge il credito oltre soglia, abbia il  visto di conformità. E’ peraltro necessario che la dichiarazione Iva venga preventivamente presentata. 
     
    - In particolare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata  “ a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”. 
     
    - Pertanto  la compensazione  oltre la soglia di 5.000 euro potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge senza dover attendere fino al “giorno sedici del mese successivo” a quello di presentazione della dichiarazione.  Il termine diventa quindi “mobile”, essendo collegato al giorno di effettiva presentazione della dichiarazione.
     
    IVA trimestrale:
     
    - nuovo vincolo all’utilizzo dei crediti Iva trimestrali; occorre infatti  apporre il visto di conformità sul modello Iva TR per compensare i crediti Iva trimestrali di importo superiore alla soglia di 5.000 euro;
     
    - La compensazione è subordinata  alla preventiva presentazione del modello Iva TR, da cui decorre il termine di dieci giorni per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale oltre soglia.
     
    Le compensazioni orizzontali dei crediti Iva, sia annuali che trimestrali, devono essere effettuate utilizzando i canali dell’Agenzia delle Entrate a prescindere dall’importo del credito compensato.
     

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