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Comodato: gli adempimenti fiscali previsti

  • di Luigi Mondardini

    Sempre più frequente la necessità di regolarizzare situazioni di fatto mediante il comodato.

    L’art. 1803, c.c. disciplina il contratto di comodato definendolo come :  “il  contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
     
    Il Codice Civile non prescrive alcun vincolo di forma né sostanziale, né probatoria; tuttavia, è prassi comune preferire la forma scritta per rendere più agevole la soluzione di eventuali controversie tra le parti e per evitare la presunzione di cessione e di acquisto a titolo oneroso ai fini fiscali.
     
    In altri termini da un punto di vista fiscale è opportuno  che la volontà  di porre in essere un rapporto di comodato (gratuito) sia manifestata per iscritto redigendo un contratto su carta bollata o uso bollo da registrare in caso d'uso;
    oppure mediante lo scambio di corrispondenza commerciale su carta intestata da spedire in plico aperto con raccomandata onde avere la data certa.
     
    IVA:
     
    l’operazione posta in essere non ha rilevanza IVA e non richiede l’assolvimento di alcun obbligo, in quanto si tratta di prestazione senza corrispettivo. 
     
    IMU/TASI:
     
    Ai fini Imu/Tasi il proprietario dell’immobile è tenuto al pagamento dell’imposta
     
    Imposte dirette:
     
    Nel caso di contratto di comodato stipulato tra privati ed avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sarà il comodante a dichiarare la rendita catastale aggiornata con i coefficienti di rivalutazione e maggiorata di un terzo.
     
    Tale maggiorazione non deve essere applicata qualora l'immobile ad uso abitativo sia dato in comodato ad un proprio familiare (ad esempio genitori che danno in comodato l'appartamento al figlio), purché questi dimori abitualmente nell'immobile e ciò sia comprovato da iscrizione anagrafica.
     
    Imposta di registro:
     
    Si ricorda che detta imposta  colpisce tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale formati in Italia o, se formati all'estero, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali o la locazione o l'affitto di beni immobili o aziende situate in Italia (R.M. 6 febbraio 2001, n. 14).
     
    Nel caso di contratto di comodato è opportuno distinguere tra le seguenti due fattispecie:
    - contratto di comodato redatto in forma scritta;
    - contratto di comodato stipulato verbalmente.
     
    Nel caso di un contratto di comodato redatto in forma scritta, per una corretta applicazione dell'imposta di registro, occorre effettuare una ulteriore distinzione a seconda che il contratto abbia ad oggetto:
     
    - beni immobili;
    - Beni mobili.
     
    Il contratto di comodato di beni immobili redatto in forma scritta è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa (euro 200,00) indipendentemente dal fatto che sia stato redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
     
    Sia che sia redatto come scrittura privata non autenticata che nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per i beni mobili deve essere registrato, solamente in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00.
     
    Tra i  contratti redatti verbalmente che devono essere sottoposti a registrazione, non è compreso il contratto di comodato. Pertanto, non è soggetto all'obbligo di registrazione (sia nel caso in cui concerna beni immobili che mobili), tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti (ris. Agenzia delle Entrate 25.5.2006 n. 71/E).
     
    La recente Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'obbligo di registrazione del contratto di comodato tra parenti in linea retta (genitori/figli) per poter beneficiare della riduzione della base imponibile Imu del 50%.
     
    La registrazione del contratto è peraltro solo una delle condizioni necessarie, occorre infatti anche che il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
     
    Per fruire dell'agevolazione, inoltre, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti richiesti.
     

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