Convertito il Decreto c.d. “Sblocca cantieri” : nuovi limiti per la nomina.
L’organo di controllo / revisore va istituito qualora sia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei predetti limiti:
- totale attivo € 4.000.000 (in precedenza € 2.000.000);
- ricavi € 4.000.000 (in precedenza € 2.000.000);
- dipendenti occupati in media 20 (in precedenza 10).
Sono state confermate le due fattispecie alla cui sussistenza si determina l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, ossia qualora la srl sia tenuta a redigere il bilancio consolidato oppure controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Il Legislatore ha altresì confermato le previsioni contenute nell’art.2477, comma 5, in materia di mancata nomina dell’organo di controllo, con conseguente intervento del Tribunale, e di controllo giudiziario sulla gestione.
La nomina dell’organo di controllo / revisore cessa se per 3 esercizi non è superato alcuno dei predetti limiti.
In merito alla decorrenza dei nuovi limiti le srl e le società cooperative costituite al 16.3.2019, al superamento dei limiti “devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto … entro nove mesi dalla predetta data”.
Fino alla scadenza di tale termine (16.12.2019) restano valide le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo / statuto, ancorché non conformi alle nuove previsioni.
L’adeguamento si rende necessario, ad esempio, nell’ipotesi in cui lo statuto non prevede alcunché in termini di organo di controllo ovvero subordina la nomina al superamento dei limiti di cui art. 2435-bis, C.c..
Ai fini della prima applicazione dei “nuovi” limiti è necessario avere riguardo ai parametri dimensionali dei due esercizi antecedenti al suddetto termine, ossia al 2017 e 2018.