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Collegato alla finanziaria: la stretta sulle compensazioni

  • di Luigi Mondardini

    Novità in vigore dal 27.10.2019.

    Previste una serie di disposizioni di natura fiscale, tra le quali la possibilità di compensazione dei crediti tributari per importi superiori a € 5.000 solo dopo la presentazione della dichiarazione.

    Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.

    In particolare, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24  del credito IVA annuale / trimestrale,  del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.

    Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

    • preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
    • presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

    Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

    Tutto ciò  si traduce per il contribuente in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.

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