Delibera della Giunta regionale n. 687 del 4 maggio 2023.
La regione Emilia-Romagna ha deliberato l’introduzione e le modalità operative per l'acquisizione del Codice identificativo di riferimento (CIR.), al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti.
Chi coinvolge.
Le strutture ricettive alberghiere all’aria aperta ed extralberghiere e le altre tipologie ricettive localizzate nel territorio regionale.
Il CIR è un codice identificativo della singola impresa, composto da una sequenza di quindici caratteri definiti come di seguito:
- il codice ISTAT a sei cifre del Comune in cui è stata originariamente autorizzata la struttura ricettiva;
- un tratto di separazione;
- due caratteri con la sigla corrispondente alla tipologia ricettiva;
- un tratto di separazione;
- un progressivo numerico di 5 cifre.
Quando va esposto.
I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse.
L’obbligo dell’indicazione del CIR in base a quanto previsto articolo 35 bis, comma 2, non è necessario in caso utilizzo della denominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa e pertanto non direttamente connesse ad attività di promozione e commercializzazione e che pertanto non c’è obbligo di indicazione del CIR nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura, e per l’utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc., ovvero su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc..
I gestori delle strutture e le tipologie ricettive già censite nella banca dati regionale, accedono, mediante autenticazione SPID/CIE/CNS, alla piattaforma Ross 1000 e consultano il CIR associato alla propria struttura alla voce “Codice regione” della sezione “Generale” del menu “Anagrafica > Gestione strutture”.
Sanzioni.
I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive che contravvengono all'obbligo previsto di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Periodo transitorio.
La delibera entra in vigore dalla sua data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT). E' previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre in cui non si applicheranno le sanzioni.
Francesco Mondardini