La legge di bilancio 2017 ha disposto la proroga dell’agevolazione.
La circolare fornisce chiarimenti in merito :
- alla proroga del super-ammortamento del 40%;
- all’introduzione dell’iper-ammortamento del 150% concernente i beni materiali “Industria 4.0” e della correlata maggiorazione del 40% relativa ai beni immateriali;
- ad alcuni dubbi interpretativi in tema di super-ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici a seguito dell’entrata in vigore della norma sui c.d. “imbullonati”.
Possono beneficiare della proroga del super-ammortamento i titolari di reddito d’impresa , a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano e gli esercenti arti e professioni (anche in forma associata).
Possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti in regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/2011), mentre ne sono esclusi i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014.
Viene, inoltre, precisato che la maggiorazione del 40% può essere fruita anche dalle imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR, che applicano il c.d. “regime di cassa”.
Per tali soggetti, infatti, la legge di bilancio 2017, relativamente all’ammortamento e ad altri componenti di reddito che mal si conciliano con il criterio di cassa, ha comunque mantenuto il criterio di competenza.
Il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing( la maggiorazione spetta all’utilizzatore) , anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.
Viene, inoltre, precisato che l’agevolazione non viene meno nell’ipotesi in cui il bene oggetto dell’investimento, per il quale si sia fruito del beneficio, formi successivamente oggetto di un contratto di sale and lease back.
Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio.
La proroga del super-ammortamento disposta dalla legge di bilancio 2017 non opera per “i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), TUIR”, cioè i veicoli per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (20%, elevata all’80% per gli agenti o rappresentanti di commercio) e un limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione, nonché per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (deducibilità al 70%).
Relativamente ai mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super-ammortamento opera, quindi, solo per i veicoli di cui al comma 1, lettera a) per i quali è prevista una deducibilita` integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali (es. le autovetture per le imprese che effettuano attivita` di noleggio).