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Cessione di terreno oggetto di rivalutazione

  • di Luigi Mondardini

    Se il prezzo è inferiore, va indicato anche il valore rivalutato.

    La Legge di Stabilità 2016  ha riaperto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili ,  agricoli  e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati.

    Si tratta di beni posseduti  ,  non in regime di impresa,  a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi  alla data dell’1.1.2016, da  persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

    La  rivalutazione può risultare molto conveniente  allo scopo  di evitare o ridurre la tassazione delle plusvalenze da cessioni di terreni o partecipazioni che generano redditi diversi.

    Infatti il  valore  rivalutato assume  rilevanza come costo ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. a) e b), TUIR. 

    Può peraltro accadere che la cessione avvenga a prezzi inferiori rispetto ai valori stimati con perizia, soprattutto se la rivalutazione è avvenuta a distanza di qualche anno in presenza di prezzi decrescenti. Si pensi al caso di un terreno edificabile acquistato molti anni prima  a 20.000,00 Euro, poi rivalutato a 300.000 Euro ed infine ceduto a 200.000 Euro; è di tutta evidenza la convenienza a mantenere valida la rivalutazione.


    Ciò non ha riflessi per le partecipazioni poiché la cessione a un prezzo inferiore a quello di perizia non genera minusvalenze deducibili ; viceversa nel caso di terreni la questione è più articolata.

    La Circolare n. 1/E/2014 è intervenuta riconoscendo  la possibilità di indicare, nell’atto di cessione, il valore periziato, anche in presenza di un prezzo  di cessione del terreno  inferiore.

    In tal modo la  rivalutazione rimane  valida , con la conseguenza che ai fini delle imposte dirette la plus/minusvalenza è determinata sulla base del valore rivalutato. Riprendendo l’esempio la plusvalenza pari a 180 mila Euro (200.000 meno 20.000) non sarebbe tassata.

    Tuttavia il valore rivalutato  assume rilievo anche ai fini delle imposte di registro e ipocatastali. 

    Pertanto ove si proceda alla vendita del terreno a un prezzo inferiore rispetto al valore rivalutato con l’indicazione nell’atto del valore rivalutato, si consente il mantenimento dell’efficacia della rivalutazione, conseguendo una minusvalenza, irrilevante fiscalmente; peraltro le  imposte di registro ed ipocatastali saranno dovute  sul valore rivalutato , impattando negativamente sull’acquirente che dovrà pagare  un maggior onere  fiscale .

     

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