Se il prezzo è inferiore, va indicato anche il valore rivalutato.
La Legge di Stabilità 2016 ha riaperto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili , agricoli e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati.
Si tratta di beni posseduti , non in regime di impresa, a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi alla data dell’1.1.2016, da persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
La rivalutazione può risultare molto conveniente allo scopo di evitare o ridurre la tassazione delle plusvalenze da cessioni di terreni o partecipazioni che generano redditi diversi.
Infatti il valore rivalutato assume rilevanza come costo ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. a) e b), TUIR.
Può peraltro accadere che la cessione avvenga a prezzi inferiori rispetto ai valori stimati con perizia, soprattutto se la rivalutazione è avvenuta a distanza di qualche anno in presenza di prezzi decrescenti. Si pensi al caso di un terreno edificabile acquistato molti anni prima a 20.000,00 Euro, poi rivalutato a 300.000 Euro ed infine ceduto a 200.000 Euro; è di tutta evidenza la convenienza a mantenere valida la rivalutazione.
Ciò non ha riflessi per le partecipazioni poiché la cessione a un prezzo inferiore a quello di perizia non genera minusvalenze deducibili ; viceversa nel caso di terreni la questione è più articolata.
La Circolare n. 1/E/2014 è intervenuta riconoscendo la possibilità di indicare, nell’atto di cessione, il valore periziato, anche in presenza di un prezzo di cessione del terreno inferiore.
In tal modo la rivalutazione rimane valida , con la conseguenza che ai fini delle imposte dirette la plus/minusvalenza è determinata sulla base del valore rivalutato. Riprendendo l’esempio la plusvalenza pari a 180 mila Euro (200.000 meno 20.000) non sarebbe tassata.
Tuttavia il valore rivalutato assume rilievo anche ai fini delle imposte di registro e ipocatastali.
Pertanto ove si proceda alla vendita del terreno a un prezzo inferiore rispetto al valore rivalutato con l’indicazione nell’atto del valore rivalutato, si consente il mantenimento dell’efficacia della rivalutazione, conseguendo una minusvalenza, irrilevante fiscalmente; peraltro le imposte di registro ed ipocatastali saranno dovute sul valore rivalutato , impattando negativamente sull’acquirente che dovrà pagare un maggior onere fiscale .