Breve proroga per l’invio delle opzioni .
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2021 il termine previsto per comunicare all’Amministrazione Finanziaria l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto delle detrazioni fiscali è stato prorogato di 15 giorni:
-
ora il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni previste passa al 31 marzo 2021.
Il contribuente oggi ha la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di recupero edilizio nelle seguenti modalità:
-
utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi;
-
ottenimento di un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura;
-
in alternativa, cessione a terzi del credito maturato corrispondente alla detrazione spettante.
Per avvalersi di una delle due alternative all’utilizzo diretto, occorre presentare una comunicazione telematica che può essere inviata direttamente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, ovvero usufruendo dell’opera di un intermediario abilitato.
La comunicazione deve avvenire entro termini precisi, vale a dire:
-
entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, nel caso si opti per lo sconto in fattura e della cessione del credito;
-
ovvero entro il termine dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima quota ceduta non utilizzata in detrazione, per la cessione delle rate residue non usufruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
La procedura di cessione del credito richiede tempi non celeri, in particolare per gli adempimenti strettamente connessi alla cessione del credito nel caso del Superbonus ( asseverazioni tecniche , apposizione del visto di conformità…)
Inoltre molti intermediari finanziari già da metà febbraio non hanno più accettato nuove richieste di cessione del credito a causa delle procedure di valutazione preliminare circa la sussistenza del credito oggetto di cessione.
Da ciò la necessità di concedere una proroga che attesta come i tempi inizialmente previsti non fossero sufficienti sin dall’origine.