Con Sentenza UE 16.6.2016, Causa C-229/15, la Corte di giustizia affronta il caso.
Recentemente la Corte di Giustizia UE ha affrontato la questione dell’autoconsumo in caso di cessazione dell’attività.
In particolare i Giudici comunitari hanno specificato che l’obbligo di effettuare l’autoconsumo dei beni non è soggetto alla limitazione temporale prevista dalla Direttiva in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito.
Assume rilevanza il “valore” del bene all’atto della cessazione dell’attività “che tiene conto dell’evoluzione del valore” dello stesso tra l’acquisizione e la cessazione dell’attività.
Nella sentenza relativa alla causa C-229/15 si prevede che in caso di cessazione dell’attività (imponibile) da parte di un soggetto passivo (nel caso specifico un notaio), il possesso di un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale da 14 anni per il quale è stata detratta l’imposta, comporta una cessione soggetta ad IVA, in quanto assimilata ad una cessione di beni a titolo oneroso.
Secondo i Giudici comunitari l’assegnazione (autoconsumo) del bene è soggetta ad IVA, anche se è scaduto il periodo di rettifica previsto dall’art. 187, Direttiva n. 2006/112/CE.
La base imponibile va individuata nel valore dell’immobile determinato al momento della cessazione dell’attività e deve tener conto dell’evoluzione del valore dello stesso tra la data di acquisizione (costruzione) e la data di cessazione dell’attività.