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Certificazione Unica 2016

  • di Luigi Mondardini

    Previsto l’invio telematico della certificazione unica entro il 7 marzo .

    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello per la Certificazione Unica 2016, che i sostituiti di imposta sono tenuti a utilizzare per attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e diversi, corrisposti nel 2015.

    La finalità della certificazione unica è quella di  inviare al domicilio dei contribuenti  il  modello 730 precompilato attraverso il prelievo dei dati  dal modello CU  che l’Agenzia delle Entrate riceve dal sostituto d’imposta il quale è tenuto a certificare, oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilati,  anche i redditi  di lavoro autonomo e dei professionisti.

    Pertanto, se un contribuente ha percepito, nel corso dell’anno, più redditi, ad esempio, di lavoro dipendente e per prestazioni occasionali o collaborazioni, riceverà via internet, un modello 730 che comprenderà  tutti i redditi percepiti, il totale delle ritenute fiscali subite e delle detrazioni applicate.

    Quest’anno il modello CU  si divide in due parti:

    1)   Modello CU sintetico (versione semplificata della certificazione) da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, assimilato o autonomo) entro il 29 febbraio 2016; detta certificazione deve essere compilata per ogni percettore di redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o di acconto. Inoltre sono tenuti coloro i quali nell’anno 2015 hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e/o i premi assicurativi dovuti all’INAIL.   

    2) Modello CU ordinario (versione implementata della certificazione) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016. Detta certificazione, di nuova istituzione,  prevede una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel  modello CU sintetico da consegnare ai lavoratori, informazioni utili all’Agenzia delle Entrate sia per il 730 precompilato, sia per effettuare i controlli d’ufficio e gli accertamenti con largo anticipo rispetto al passato.

    Per ogni certificazione omessa,  tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, mentre se trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro).

    Quest’anno nella sezione “dati relativi al coniuge e ai  familiari a carico” della Certificazione lavoro dipendente  e assimilati”  è prevista l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti a carico.

    Poiché questo dato non è presente nelle precedenti comunicazioni, è necessario che chi predispone le certificazioni lo reperisca nel più breve tempo possibile in quanto deve essere indicato nella certificazione dei Lavoratori dipendenti e assimilati da spedire entro il 7 marzo prossimo

     

     

     

     

     

     

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