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Carichi pendenti fiscali

  • di Luigi Mondardini

    Può capitare di dover richiedere i carichi pendenti all’Agenzia delle Entrate.

    I casi in cui è opportuno richiedere il certificato dei carichi pendenti sono diversi: cessione d’azienda, cessione di quote sociali, operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni etc.),  due diligence aziendali, ecc...
     
    L’interessato potrà richiedere i certificati mediante la consegna dell’apposito modello all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto d’imposta.
     
    L’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate deve rilasciare il certificato dei carichi pendenti entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’Ufficio.
     
    L’Agenzia delle Entrate  provvede al rilascio d ella certificazione dei carichi pendenti al sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria. Inoltre la certificazione dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione di azienda (art. 14, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472). 
     
    La certificazione riguarda le violazioni commesse nell’anno in cui avviene la cessione e nei due anni precedenti, ancorchè  non contestate o irrogate alla data della cessione, nonchè quelle già contestate nel medesimo  periodo anche se commesse in epoca anteriore.
     
    La richiesta ed i relativi certificati sono soggetti all’imposta di bollo ed al pagamento di tributi speciali.
     
    Il certificato richiesto contiene i dati desunti dalle interrogazioni effettuate dall’Amministrazione finanziaria al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria che riportano la sussistenza di carichi pendenti derivanti da atti notificati  quali eventuali: processo verbale di constatazione; atto di contestazione; avviso di irrogazione sanzioni; avviso di rettifica; avviso di accertamento; somme dovute a seguito di liquidazione delle dichiarazioni annuali; avviso di rettifica, avviso di liquidazione etc… di competenza dell’Ufficio del registro.
     
    Per ciò che concerne le somme iscritte a ruolo dall’Ufficio, il certificato riporterà il numero dei ruoli con la distinzione del tributo al quale si riferiscono e le somme dovute.
     
    Per ciò che riguarda la certificazione richiesta in virtù di un’operazione di cessione di azienda, il soggetto potenziale cedente deve rilasciare una dichiarazione di consenso (contenuta nell’apposito modello di richiesta) con la quale esprime il proprio consenso ai fini del rilascio della certificazione di cui all’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 472/1997 al soggetto promittente cessionario unitamente alla copia del documento d’identità.
     
    L’Ufficio in questo caso deve rilasciare il certificato entro 40 giorni dalla data di richiesta la cui mancata risposta produce un effetto liberatorio nei confronti del cessionario.
     
     
     

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