Ci stanno arrivando diversi quesiti in merito al presunto obbligo di fatturazione elettronica per le imbarcazioni… D’altronde, Cesenatico e le zone limitrofe ne sono piene. Vediamo allora di fare il punto.
Dunque, premessa doverosa: dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica dovrebbe essere esteso erga omnes. Le imbarcazioni, tuttavia, rappresentano un territorio di confine, difficile da esplorare interamente in un singolo articolo. Per cui, oggi ci focalizzeremo esclusivamente sul tema carburanti, rinviando ai prossimi pezzi gli ulteriori approfondimenti.
L’acquisto di carburanti per imbarcazioni è deducibile senza fattura elettronica? E la relativa IVA, è detraibile?
Dal 1° luglio 2018, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA sugli acquisti di carburante per imbarcazioni è necessario pagare con moneta elettronica (carta di credito, bancomat, bonifico, …)[1]. Non più in contante, quindi. Fino al 31 dicembre, però, non sarà necessario produrre la fattura elettronica al commercialista per poter scaricare le spese carburante sostenute per alimentare l'imbarcazione.
Dal 1° gennaio, invece, la recente pronuncia della Cassazione ha definito quali “motori” sarebbero destinati a rientrare nelle fatture elettroniche. In definitiva, tutti quelli destinati all’autotrazione. Con quest’ultima espressione, la Corte Suprema ha inteso oltre ai mezzi circolanti su strada, anche gli altri veicoli, precisando che i combustibili per “autotrazione” sono quelli “destinati ad alimentare i veicoli per i quali il propulsore imprima al mezzo un movimento autonomo, che cioè prescinda da spinte o sollecitazioni esterne”. Dunque, anche le imbarcazioni saranno soggette a fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante. Ma solo dal prossimo anno.
[1] Provvedimento n. 73203/2018 dell’Agenzia delle Entrate.