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Carburante: uso del contante , indeducibilità

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di bilancio 2018 rende obbligatoria la fattura elettronica.

    Ove  il pagamento sia effettuato in contanti con contestuale adozione della scheda carburante, si pone un evidente contrasto con le previsioni dei pagamenti tracciabili previsti dalla Legge di bilancio.
     
    Come è noto a  partire dal 1 gennaio 2019 scatterà  la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato.
     
    L’introduzione della fattura elettronica  è stata peraltro  anticipata al 1° luglio:
     
    - per le cessioni, nei rapporti tra soggetti passivi d’imposta che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione  
     
    - nonché per le «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica».
     
    Inoltre , in materia di detraibilità dell’Iva e deducibilità dei costi dei carburanti, per i soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, la stessa è subordinata  all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (gli assegni, bancari e postali, circolari, carte di credito, di debito, prepagate ecc.).
     
    Il D.L. 79/2018 -  pubblicato in G.U. in data 28 giugno -  ha prorogato , solo per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione effettuate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA,  la data del 1° luglio al 1° gennaio 2019.
     
    Di conseguenza, rimane fermo l’obbligo di fatturazione elettronica già a partire dal 1° luglio per gli altri soggetti passivi Iva operanti nell’ambito della filiera carburanti quali ad esempio le compagnie petrolifere, grossisti ecc. nonché per le “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”. 
     
    Lo stesso decreto  , solo per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione effettuate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA , ha ristabilito le previsioni normative di cui alla scheda carburante che divengono nuovamente operative fino al 31 dicembre 2018.
     
    In sintesi , tre sono gli aspetti che rilevano:
     
    - il rinvio dell’obbligo della fattura elettronica
    - la riproposizione della scheda carburante ,prevedendo in ogni caso  che i  soggetti passivi Iva possono non ricorrere alla scheda carburante qualora effettuino gli acquisti esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. 
     
    - l’utilizzo di mezzi di pagamenti tracciabili ai fini della deduzione dei costi/detrazione dell’Iva per l’acquisto di benzina e gasolio per i soggetti titolari di partita iva. 
     
    Ai  fini della deduzione dei costi e della relativa detraibilità Iva si potranno verificare le seguenti situazioni:
     
    a) l’adozione di strumenti di pagamento quali carte di credito, carte di debito o carte prepagate permettono di non adottare la scheda carburante;
     
    b) il ricorso, invece, ad assegni bancari o postali, circolari, vaglia cambiari e postali, bonifico bancario dovrebbe rendere necessaria la scheda carburante fin quando la fattura elettronica  non sarà obbligatoria.
     
    Si resta in ogni caso in attesa di eventuali chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria che possano far luce sull’eventuale spettanza del diritto alla deduzione-detrazione laddove si ricorra a metodi di pagamento diversi da carte di credito, carte di debito o carte prepagate e contestuale utilizzo della scheda carburante. 
     
     
     

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